P. Q. M. Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' delle norme dell'art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui impone al dipendente dell'amm.ne della p.s. sottoposto a procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente cia un difensore appartenente all'amm.ne medesima la sola possibilita', riconosciuta ai dipendenti dell'amm.ne p.s., di farsi assistere davanti al Consiglio di disciplina da un difensore dipendente dell'amm.ne medesima sarebbe incompatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., che lo estende anche alla garanzia dell'assistenza tecnica che puo', tipicamente e professionalmente, essere assicurata da un avvocato del libero foro oltre che da un dipendente della p.a. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2007. Il presidente ff. estensore: Salomone 07C1301