P. Q. M.
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente  infondata  nei  termini  di  cui  in  motivazione, la
questione di costituzionalita' delle norme dell'art. 20 del d.P.R. 25
ottobre  1981,  n. 737,  nella  parte  in  cui  impone  al dipendente
dell'amm.ne  della  p.s.  sottoposto  a  procedimento disciplinare di
essere   assistito   esclusivamente  cia  un  difensore  appartenente
all'amm.ne  medesima la sola possibilita', riconosciuta ai dipendenti
dell'amm.ne   p.s.,  di  farsi  assistere  davanti  al  Consiglio  di
disciplina  da  un  difensore dipendente dell'amm.ne medesima sarebbe
incompatibile   con   il   pieno  esercizio  del  diritto  di  difesa
riconosciuto  dall'art.  24 Cost., che lo estende anche alla garanzia
dell'assistenza  tecnica  che  puo', tipicamente e professionalmente,
essere  assicurata  da  un  avvocato  del libero foro oltre che da un
dipendente  della  p.a.  per  violazione  degli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
    Sospende  il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  segreteria  di  provvedere  alla notificazione della
presente  ordinanza  alle parti in causa, al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
        Cosi'  deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno
8 marzo 2007.
                Il presidente ff. estensore: Salomone
07C1301