P. Q. M.
    Visto   l'art. 23,   legge  11 marzo  1953,  n. 87,  ritenuta  la
rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza, solleva d'ufficio, nei
sensi   di   cui   in   motivazione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Sospende il presente procedimento.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza venga notificata alle parti in
causa  nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Trapani, addi' 20 dicembre 2006
                   Il giudice istruttore: De Maria
07C1322