P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il presente procedimento. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Trapani, addi' 20 dicembre 2006 Il giudice istruttore: De Maria 07C1322