P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione dei giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bergamo, il 6 luglio 2007. Il giudice: Barbarossa 07C1325