P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata in riferimento
all'art.   3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  15  c.p.,  comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre
2005,  n. 251,  art.  6, nella parte in cui prevede che quando per il
reato  la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni;
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione dei giudizio in corso.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Bergamo, il 6 luglio 2007.
                       Il giudice: Barbarossa
07C1325