P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/1953;
   Ritenuta  la  rilevanza  nel  presente giudizio e la non manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale, per
contrasto  con  l'art.  3  Cost. dell'art. 10, terzo comma, nel testo
attualmente vigente, della legge 5 dicembre 2005, n. 251;
   Sospende  il  presente giudizio n. 929/2007 R. G. App. a carico di
Barnaba Vincenzo ed altri;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale
affinche'   voglia,   ove   ne   ravvisi  i  presupposti,  dichiarare
l'illegittimita'   costituzionale   dell'inciso  «ad  esclusione  dei
processi  gia'  pendenti  in  grado  di  appello» dell'art. 10, terzo
comma,  della  legge   5  dicembre 2005 n. 251 (recante «modifiche al
codice  penale  e  alla  legge  26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti  generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»);
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Bari, addi' 29 giugno 2007
                        Il Presidente: Rizzi
                                       Il consigliere estensore: Pica