P. Q. M. Letti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 10, terzo comma, nel testo attualmente vigente, della legge 5 dicembre 2005, n. 251; Sospende il presente giudizio n. 929/2007 R. G. App. a carico di Barnaba Vincenzo ed altri; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' voglia, ove ne ravvisi i presupposti, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'inciso «ad esclusione dei processi gia' pendenti in grado di appello» dell'art. 10, terzo comma, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (recante «modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»); Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 29 giugno 2007 Il Presidente: Rizzi Il consigliere estensore: Pica