P. Q. M.
Visto  l'art.  23,  legge n. 87/1953, solleva di ufficio, perche' non
manifestamente  infondata  e  rilevante  nel  presente  giudizio,  la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20
febbraio  2006  n. 46,  nella  parte  in  cui ha soppresso, nel testo
dell'art.  443,  primo  comma del c.p.p., le parole «quando l'appello
tende  a ottenere una diversa formula»; nonche' dell'art. 10, comma 2
della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto
dal p.m.  contro  le  sentenze  di proscioglimento (all'esito di rito
abbreviato)  prima  della  data  di  entrata in vigore della medesima
legge  sia  dichiarato  inammissibile,  per  contrasto di entrambe le
norme  con  gli  artt.  3  e  111,  comma secondo della Costituzione.
Sospende  il  giudizio  in corso, e ordina la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale. La presente ordinanza, letta in udienza,
va  comunicata  ai  Presidenti  dei  due  rami  del  Parlamento, e va
notificata,  con  urgenza,  al  Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' ai contumaci.
     Bari, addi' 22 maggio 2007
                       Il Presidente: Giorgio