P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, solleva di ufficio, perche' non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui ha soppresso, nel testo dell'art. 443, primo comma del c.p.p., le parole «quando l'appello tende a ottenere una diversa formula»; nonche' dell'art. 10, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal p.m. contro le sentenze di proscioglimento (all'esito di rito abbreviato) prima della data di entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3 e 111, comma secondo della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e va notificata, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai contumaci. Bari, addi' 22 maggio 2007 Il Presidente: Giorgio