P. Q. M.
Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e
non   manifesta  infondatezza,  solleva  d'ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre
1992,  n. 546  nel  testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7, d.l. 30
settembre  2005,  n. 203  come  integrato con la legge di conversione
n. 248  del  2  dicembre  2005, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24
della   Costituzione.   Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale. Dispone che la
presente  ordinanza  venga  notificata alle parti in causa nonche' ai
Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Caltanissetta, addi' 9 luglio 2007
                  Il Presidente estensore: De Maria