P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come integrato con la legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Sospende il presente giudizio. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonche' ai Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Caltanissetta, addi' 9 luglio 2007 Il Presidente estensore: De Maria