per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della legge
della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in
materia  tributaria),  in  relazione  all'allegato  1, tariffa C, del
d.P.R.  5  febbraio  1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche),  e  successive  modificazioni,  nella parte in cui
stabilisce    che    «rientrano    nella   classificazione   prevista
nell'allegato  1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo
unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche)  gli autoveicoli
adibiti   a   scuola   guida,  a  condizione  che  sulla  licenza  di
circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso
decreto»;  Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine alla
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, della
medesima  legge  regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e)
e l), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2007
                      Il cancelliere: Fruscella