P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 157, commi 1 e 5 c.p. come modificati dalla legge n. 251/2005 e con riferimento all'art. 58, decreto legislativo n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di tre anni si applichi oltre che ai reati con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza di cui e' data lettura in udienza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e all'imputato e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 7 novembre 2007 Il giudice di pace: Pace