P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   per  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione  dell'art.  157,  commi 1 e 5 c.p. come modificati dalla
legge  n. 251/2005 e con riferimento all'art. 58, decreto legislativo
n. 274/2000  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  termine di
prescrizione  di  tre  anni  si  applichi oltre che ai reati con pena
diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria a tutti i reati di
competenza del giudice di pace.
   Sospende  il  processo  ed  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
   Dispone  che  l'ordinanza  di  cui  e' data lettura in udienza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri e all'imputato e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Palermo, addi' 7 novembre 2007
                      Il giudice di pace: Pace