P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1e 2, della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata. Cosi' deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007. Il Presidente: Pennetti L'estensore: Buscicchio