P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, commi 1e 2,
della  legge  reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in relazione agli
artt. 3 e 97 della Costituzione;
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
   Dispone   la   sospensione  del  giudizio  ed  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale   di  Basilicata,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale di Basilicata.
   Cosi'  deciso  in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 17
ottobre 2007.
                       Il Presidente: Pennetti
                                              L'estensore: Buscicchio