Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213, comma
2-sexies  (introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2,
del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante «Disposizioni
urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione  17  agosto  2005,  n. 168),  del  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 170 e
171,  commi  1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con
ordinanze del 18 maggio 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di
Rionero  in  Vulture,  del  27  luglio  2006  dal  Giudice di pace di
Salerno,  dell'8  giugno  2006  dal  Giudice  di pace di Cividale del
Friuli,  del  3  agosto  dal  Giudice  di  pace  di  Santo Stefano di
Camastra,  dell'11 settembre e del 6 ottobre 2006 dal Giudice di pace
di  Caltanissetta,  del  27  settembre  2006  dal  Giudice di pace di
Trecastagni,  del  16 giugno e del 19 luglio 2006 dal Giudice di pace
di Torre Annunziata, del 5 luglio 2006 dal Giudice di pace di Cantu',
del  17 luglio 2006 dal Giudice di pace di Napoli, del 14 aprile 2006
dal Giudice di pace di Castrovillari, del 24 ottobre 2006 dal Giudice
di  pace  di Trecastagni, del 5 settembre 2006 dal Giudice di pace di
Cantu',  del  24 ottobre e del 7 novembre 2006 dal Giudice di pace di
Trecastagni,  rispettivamente  iscritti ai numeri 205, 206, 211, 224,
225,  241, 242, 244, 285, 286, 292, 309, 310, 314, 315, 356 e 357 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  nn.  15  e  16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile
2007, nn. 17, 18 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto che i Giudici di pace di Rionero in Vulture (r.o. nn. 205
e  206 del 2007), Salerno (r.o. n. 211 del 2007), Cividale del Friuli
(r.o.  n. 224  del  2007), Santo Stefano di Camastra (r.o. n. 225 del
2007),  Caltanissetta  (r.o. nn. 241 e 242 del 2007), Trecastagni (ro
nn.  244,  314,  356 e 357 del 2007), Napoli (r.o. n. 309 del 2007) e
Castrovillari  (r.o.  n. 310  del  2007) hanno sollevato questioni di
legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento, nel complesso, agli
artt.  3,  27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies
(comma  introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione  17  agosto  2005,  n. 168),  del  decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
     che,  analogamente,  i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o.
nn.  285 e 286 del 2007) e Cantu' (r.o. nn. 292 e 315 del 2007) hanno
sollevato  -  in riferimento, il primo, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111
Cost.,  il  secondo  agli  artt.  3,  27  e  42  Cost. - questioni di
legittimita'  costituzionale,  oltre che del suddetto art. 213, comma
2-sexies,  anche  degli  artt.  170  e 171, commi 1 e 2, del medesimo
d.lgs.  n. 285  del  1992  (rispettivamente  censurati, il primo, dal
rimettente canturino, l'altro da quello torrese);
     che,  in particolare, il Giudice di pace di Rionero in Vulture -
premesso  di  dover giudicare di due ricorsi, proposti da altrettanti
proprietari  di  ciclomotori,  avverso  i  provvedimenti con i quali,
contestata ai conducenti l'infrazione consistente nel mancato uso del
casco  protettivo,  e'  stato  disposto  il sequestro del veicolo, in
vista   della   successiva   confisca   -   assume   l'illegittimita'
costituzionale,  per  contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art.
213,  comma  2-sexies,  del  codice della strada, «nella parte in cui
prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o
motoveicolo  che sia stato adoperato in violazione dell'art. 171» del
medesimo codice;
     che  ad  avviso  del  rimettente,  la  norma  censurata «lede il
principio  di  responsabilita'  penale  tutelato  dall'art.  27 della
Costituzione»,  contrastando,  altresi',  con  l'art.  3  della Carta
fondamentale,  «per  violazione  del  principio  di  ragionevolezza e
proporzionalita'   della  sanzione»,  e  presentandosi,  infine,  non
conforme  alla  disciplina  ricavabile  dall'art.  3  della  legge 24
novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dall'art. 196
del  codice della strada, giacche' la confisca «indebitamente finisce
per   sanzionare   il   solo  proprietario»  e  non  il  responsabile
dell'infrazione;
     che  il  Giudice  di  pace  di Salerno - investito di un ricorso
proposto   avverso   provvedimento   di  sequestro,  prodromico  alla
successiva confisca, disposto a carico del conducente di un motociclo
per  aver  trasportato  un passeggero, in assenza di omologazione per
tale  possibilita'  -  ipotizza  che  l'art. 213, comma 2-sexies, del
codice della strada violi gli artt. 3, 27 e 42 Cost.;
     che   quanto,  infatti,  ai  primi  due  parametri  evocati,  il
rimettente  assume  che  la  norma  censurata sarebbe «prima facie in
contrasto  con  gli  artt.  3  e  27  della Costituzione per evidente
violazione  dei  principi  di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione»  previsti,  a  suo dire, nel diritto penale ma da ritenersi
operanti  «a maggior ragione nel caso di applicazione di una sanzione
amministrativa»;
     che  la  violazione  dei  principi  suddetti  sarebbe,  inoltre,
vieppiu'  evidente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui
al d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, recante «Modifiche agli articoli 248,
249,  250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del d.P.R. 16
dicembre  1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice  della  strada)»,  atteso  che  un  motociclo avente le stesse
caratteristiche  tecniche  di  quello utilizzato con riferimento alla
fattispecie  oggetto del giudizio principale, ma diversamente da esso
«dotato  di nuova targa» - ai sensi della disciplina prevista da tale
decreto - «potrebbe regolarmente trasportare un passeggero»;
     che,  infine,  il  giudice  a  quo  ipotizza la violazione anche
dell'art.  42 Cost., «in quanto i motivi di interesse generale che la
norma  impone  quale  condizione  imprescindibile dell'espropriazione
della   proprieta'  privata»  sembrerebbero  «non  perseguiti»  dalla
censurata disposizione;
     che  il  Giudice di pace di Cividale del Friuli censura, invece,
il predetto art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada solo in
riferimento all'art. 3 Cost.;
     che   il   rimettente   -   chiamato   a   decidere   in  merito
all'opposizione   proposta   avverso   verbale  di  contestazione  di
infrazione  stradale  dal conducente di un ciclomotore, colpito anche
dalla  sanzione  della  confisca  del  veicolo, perche' il passeggero
trasportato  a  bordo  del  mezzo non indossava il casco protettivo -
sostiene   che  la  norma  censurata  «appare  contraria  al  dettato
costituzionale  (art.  3  Cost.),  in  quanto  a fronte di violazioni
simili dispone la confisca solamente se la violazione e' commessa con
il  motociclo  e  non  con  l'autovettura»,  non  essendo la confisca
prevista,  ad esempio, «se il conducente o trasportato non allacci la
cintura di sicurezza»;
     che  anche  il  Giudice  di  pace  di  Santo Stefano di Camastra
ipotizza   -   sebbene  la  sua  iniziativa  sembrerebbe  formalmente
indirizzarsi  avverso  l'intero  testo dell'art. 213 del codice della
strada - che il comma 2-sexies di tale articolo violi gli artt. 3, 27
e 42, terzo comma, Cost.;
     che il rimettente premette che l'oggetto del giudizio principale
e'  costituito dal ricorso presentato da due soggetti - uno dei quali
in veste di obbligato in solido ex art. 3 della legge n. 689 del 1981
-  avverso  verbale  di  contestazione  di  infrazione  stradale (per
violazione  dell'art.  171,  comma  1,  del  codice  della  strada) e
pedissequo verbale di sequestro di un ciclomotore;
     che   il  rimettente  assume,  innanzitutto,  che  la  censurata
disposizione   «violi   il  principio  di  responsabilita'  personale
penale»,  risultante  dagli  artt.  3  e  27 Cost., poiche' «imputa a
titolo di responsabilita' oggettiva al proprietario di un bene mobile
una  pena  anche  quando  nel comportamento di quest'ultimo non possa
ravvisarsi ne' l'imprudenza, ne' la negligenza», disattendendo quanto
previsto  dall'art.  3  della  legge  n. 689 del 1981 e dall'art. 42,
primo comma, del codice penale;
     che,  inoltre,  sarebbe  violato - a suo dire - anche l'art. 42,
terzo  comma, Cost., giacche' «non si ravvisano i motivi di interesse
generale per la sottrazione del bene mobile»;
     che  il  Giudice  di pace di Caltanissetta, con due ordinanze di
rimessione,  censura il medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice
della strada, in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost.;
     che  in  entrambi  i  casi  il  giudice  a quo risulta investito
dell'opposizione  -  proposta dal proprietario di un ciclomotore, non
responsabile  personalmente  dell'infrazione  consistente nel mancato
uso  del  casco  protettivo,  accertata  in  ciascuna delle ipotesi a
carico  del  conducente  del  mezzo  - avverso i verbali con i quali,
contestata l'infrazione suddetta, si disponeva il sequestro del mezzo
in vista della successiva confisca;
     che,  cio'  premesso, il rimettente deduce che la sanzione della
confisca,  nel  caso di specie, non sarebbe «giustificata», ponendosi
in   contrasto   «con   i  parametri,  di  rango  costituzionale,  di
ragionevolezza,  della responsabilita' personale, e di riconoscimento
e difesa della proprieta' privata»;
     che   nell'ipotesi  in  esame,  assume  il  rimettente,  «si  e'
certamente  in  presenza  di  una  confisca avente natura di sanzione
amministrativa  accessoria», la quale, pero', «non possiede, in forza
del suo contenuto, i tratti della secondarieta', della marginalita' e
della   complementarieta',   ergendosi   ad   elemento   primario  di
regolamentazione  e  per  cio'  stesso contrastando con le direttrici
dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi»;
     che   richiamata,   pertanto,   la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  -  sentenze  n. 110 del 1996, n. 371 del 1994, n. 259
del  1976  e  n. 229  del  1974  -  che  ha riconosciuto «ingiusta ed
irrazionale  la  previsione  della  confisca  obbligatoria  del bene,
allorche'  sia  evidente la violazione del canone di ragionevolezza»,
il  rimettente  assume che tale evenienza ricorre nel caso di specie,
atteso che «la confisca del ciclomotore e' applicata in via immediata
ed automatica», non consentendosi al proprietario del bene di provare
la propria «assoluta estraneita' all'illecito amministrativo da altri
commesso»,  violando,  cosi',  anche  il principio della personalita'
della  responsabilita'  amministrativa  enunciato  dall'art.  3 della
legge n. 689 del 1981;
     che,  inoltre,  l'impossibilita' di attribuire rilievo - ai fini
della  mancata applicazione della confisca - proprio alla circostanza
costituita   dalla   appartenenza   del   veicolo  a  terzo  estraneo
all'illecito   amministrativo   «si   traduce   in  un'ingiustificata
violazione del diritto sul bene confiscato», con violazione dell'art.
42,  secondo comma, della Costituzione, atteso che, nella specie, non
ci   «si   limita   a   sottrarre   all'incolpevole  proprietario  la
disponibilita'  per  un  tempo  limitato  di  un bene patrimoniale, e
quindi  a comprimere le sole facolta' di godimento della res», bensi'
si  sottrae «il bene in via definitiva», con «una statuizione di tipo
demolitorio»;
     che,  infine,  e'  ipotizzata  la  violazione anche dell'art. 27
Cost.,   giacche'   la   sanzione  della  confisca  e'  applicata  al
proprietario  del mezzo - che pure non sia l'autore dell'infrazione -
«in  via immediata ed automatica», essendogli precluso «di provare la
propria  estraneita'  all'illecito amministrativo da altri commesso»,
in contrasto con la regola sancita dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981,  secondo  cui,  per  gli  illeciti amministrativi, «ciascuno e'
responsabile   della   propria   azione  od  omissione,  cosciente  e
volontaria, sia essa dolosa o colposa»;
     che  anche  i  Giudici  di  pace  di  Trecastagni,  con  quattro
ordinanze  di  rimessione,  e  di Napoli censurano - facendo entrambi
ricorso ad identici argomenti - il medesimo art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e
27 Cost.;
     che  il  primo  dei  due  rimettenti deduce, preliminarmente, di
essere  investito,  in due dei giudizi principali (r.o. nn. 314 e 357
del  2007),  del ricorso proposto dal proprietario di un ciclomotore,
sorpreso  alla  guida  del mezzo senza indossare il casco protettivo,
dovendo  invece  conoscere,  negli altri due casi (r.o. nn. 244 e 356
del  2007),  di  fattispecie nelle quali la sanzione della confisca -
sempre  conseguente  alla  violazione dell'art. 171, commi 1 e 2, del
codice  della  strada - risulta investire il veicolo di proprieta' di
soggetto diverso dall'autore materiale dell'infrazione;
     che  questa  seconda  evenienza  e' quella che ricorre anche nel
caso sottoposto al giudizio del rimettente napoletano;
     che  entrambi  i  giudici a quibus svolgono, come anticipato, le
medesime argomentazioni, tese a dimostrare l'esistenza di una «aperta
violazione  del  principio di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione»,  nonche'  «la  disparita'  di  trattamento»  che  la norma
suddetta  introdurrebbe  tra  violazioni  del  codice  della  strada,
secondo che le stesse siano commesse con ciclomotori o autoveicoli;
     che   i   due   giudici  rimettenti  rammentano  come  la  Corte
costituzionale  non  solo  abbia  gia'  riconosciuto l'illegittimita'
costituzionale  di  talune ipotesi di confisca (e' citata la sentenza
n. 110  del 1996), ma ha espresso piu' volte l'auspicio - sono citate
le  sentenze  nn.  349 e 435 del 1997 - che il legislatore provveda a
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento»;
     che  la  norma  censurata,  viceversa,  contravverrebbe  a  tali
indicazioni,  non solo dando luogo ad un'inammissibile «disparita' di
trattamento  tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida un
autoveicolo»,   ma   anche  violando  il  principio  secondo  cui  la
responsabilita'  penale e' personale, nella misura in cui la sanzione
della   confisca   da  essa  prevista  colpisce  «inevitabilmente  ed
esclusivamente»   il   proprietario   del   veicolo  e  non  l'autore
dell'infrazione stradale;
     che  il  Giudice  di  pace  di Castrovillari evoca, invece, come
parametri  costituzionali  gli  artt. 3 e 42 Cost., assumendo che gli
stessi  sarebbero  violati  dalla  previsione  della  sanzione  della
confisca  contemplata  dal  predetto  art.  213,  comma 2-sexies, del
codice della strada;
     che  il  rimettente  premette  di  essere investito del giudizio
instaurato  dal  proprietario  di  un  motociclo (colpito da sanzione
amministrativa  per aver utilizzato il mezzo senza indossare il casco
protettivo),  il  quale  -  senza  opporsi  nel merito all'infrazione
contestatagli - ricorre esclusivamente avverso la sanzione accessoria
della  confisca,  assumendo l'illegittimita' costituzionale della sua
previsione;
     che,  secondo  il giudice a quo, la norma in esame contrasta con
l'art.  3  Cost.,  per  la  «irragionevole  disparita' di trattamento
realizzata,  a  parita'  di  gravita'  della violazione commessa, tra
automobilisti  e  motociclisti»,  essendo  la sanzione della confisca
«prevista  in  relazione a violazioni compiute a bordo di motocicli e
non  anche  per altre violazioni analoghe commesse con altri mezzi di
circolazione»,  come  ad  esempio  il  mancato  uso  della cintura di
sicurezza,  aventi  la  medesima  ratio  di  tutela della incolumita'
individuale;
     che  un ulteriore profilo di contrasto con il medesimo parametro
costituzionale   sarebbe   da  ravvisare  nella  «sproporzione  della
sanzione   rispetto   alla   violazione»,   palesandosi  la  confisca
obbligatoria  «oltremodo  gravosa ed afflittiva» se posta a confronto
con  la  condotta  sanzionata,  e  cioe'  la  guida di un motociclo o
motoveicolo senza l'uso del casco protettivo;
     che,  infine,  la  norma  censurata  violerebbe  anche l'art. 42
Cost.,  «per  l'illegittima  compressione  del  diritto di proprieta'
dell'individuo»;
     che,  invece,  l'iniziativa assunta dal Giudice di pace di Torre
Annunziata  si  indirizza avverso l'art. 171, commi 1 e 2, del codice
della  strada,  oltre  che  l'art.  213, comma 2-sexies, del medesimo
codice,  ipotizzandosi  la  violazione degli artt. 2, 3, 42, 24 e 111
Cost.;
     che  il  giudice  a  quo - chiamato a giudicare dell'opposizione
proposta,  nel primo dei due giudizi principali, dalla proprietaria e
dal  conducente  di  un  motociclo  per avere quest'ultimo guidato il
veicolo  senza  indossare  il  casco protettivo, nel secondo, invece,
esclusivamente  dal proprietario di un motociclo, essendo il medesimo
direttamente  responsabile  di  detta  infrazione  -  assume  che  le
censurate  disposizioni,  nel prevedere l'applicazione della sanzione
accessoria  della confisca, sarebbero in contrasto, innanzitutto, con
l'art. 42 Cost.;
     che  tali  disposizioni,  inoltre,  violerebbero  l'art. 3 della
Carta  fondamentale,  «per  l'evidente  sproporzione tra violazione e
sanzione  e  relative conseguenze economiche», nonche' l'art. 2 Cost.
per la «disparita' di trattamento» che realizzano tra i conducenti di
ciclomotori o motoveicoli e quelli di tutti gli altri veicoli;
     che,  infine,  quanto al contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.,
assume  il  rimettente  torrese  che,  nel  caso  di  specie, risulta
sottratta  «a  qualsivoglia  giudice  terzo  la  comminatoria  di una
sanzione  di  una  gravita'  economica  tale,  da  superare in alcune
ipotesi,  persino  l'entita'  di  sanzioni  pecuniarie previste dalle
leggi penali»;
     che,  infine,  il  Giudice  di  pace di Cantu' - con entrambe le
ordinanze  di rimessione - censura, oltre al predetto art. 213, comma
2-sexies,  anche  l'art.  170,  commi 1 e 2, del codice della strada,
ipotizzando la violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost.
     che il rimettente - nel limitarsi a riferire, in punto di fatto,
di  essere  chiamato  a  giudicare di due opposizioni proposte contro
altrettanti verbali di sequestro ex art. 213 del codice della strada,
elevati  per violazione dell'art. 170, comma 2, del medesimo codice -
deduce,  innanzitutto, il contrasto tra le norme censurate e l'art. 3
Cost.;
     che  e'  denunciata,  infatti,  la  «evidente  sproporzione  tra
violazione  e  sanzione,  in  aperto  contrasto  con  il principio di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  della  sanzione», e cio' a causa
della   «disparita'   di  trattamento»  tra  le  infrazioni  stradali
«commesse dai conducenti di ciclomotori e conducenti di autoveicoli»,
pur  essendo  identica,  per  le  une come per le altre, la ratio «di
salvaguardia dell'integrita' fisica del cittadino»;
     che viene ipotizzata inoltre - richiamando sul punto le sentenze
della  Corte  costituzionale n. 435 e n. 349 del 1997 - la violazione
del principio di «personalita» desumibile dall'art. 27 Cost.;
     che,  infine, e' dedotto il contrasto anche con l'art. 42 Cost.,
che consente l'espropriazione di un bene privato «solo in presenza di
motivi di interesse generale»;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in tutti
i  giudizi,  salvo quello che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 315
del  2007,  svolgendo  considerazioni  sostanzialmente  identiche  in
ciascun atto di intervento;
     che   in   particolare   -   eccepita,   in   via   preliminare,
l'inammissibilita'  delle  questioni  relative  ai  commi  1,  2  e 3
dell'art.  171  del codice della strada, atteso che tali disposizioni
si  limitano  a  descrivere  le infrazioni in relazione alle quali il
(solo)  comma 2-sexies dell'art. 213 del medesimo codice della strada
prevede,  quale  sanzione accessoria a quella pecuniaria, la confisca
del  veicolo  a due ruote - ha dedotto l'infondatezza delle questioni
sollevate;
     che la confisca sarebbe rivolta a sottrarre la disponibilita' di
ciclomotori  e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti
all'obbligo  di  indossare  il  casco  protettivo, realizzano, con il
proprio  contegno,  «una  causa di incremento del pericolo di lesioni
craniche  da  circolazione  di  motocicli»,  sicche'  - sottolinea la
difesa  erariale  -  anche  «il  proprietario che autorizzi o tolleri
l'uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l'obbligo
in questione» e' ragionevolmente sottoposto, dall'impugnato art. 213,
comma 2-sexies, a tale sanzione, giacche' «ha accettato di concorrere
all'incremento   complessivo   del   rischio   da   circolazione   e,
contemporaneamente,   ha   rinunciato   ad  esercitare  un  controllo
personale e diretto sul comportamento del conducente»;
     che  nessuna  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  poi,
potrebbe essere ravvisata nel caso di specie;
     che,   difatti,   individuata  nella  «prevenzione  del  rischio
individuale  e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della
circolazione  motociclistica» la ratio della sanzione della confisca,
risulterebbe  evidente  come  nella sua applicazione «non abbia alcun
rilievo  il  valore dei motocicli confiscati», giacche' attraverso di
essa non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensi' a
rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si e' detto»;
     che  infine, si esclude l'esistenza di un contrasto tra le norme
censurate  e  gli  artt. 24 e 111 Cost., asseritamente conseguente al
«carattere  rigido»  di  tale sanzione, essendo quella della confisca
obbligatoria  una  «sanzione ampiamente nota all'ordinamento penale e
sanzionatorio  amministrativo»,  giustificata  dalla  «necessita'  di
eliminare  le  cause  materiali  di  potenziali,  ulteriori,  lesioni
dell'interesse protetto».
   Considerato  che i Giudici di pace di Rionero in Vulture (r.o. nn.
205  e  206  del  2007), Salerno (r.o. n. 211 del 2007), Cividale del
Friuli (r.o. n. 224 del 2007), Santo Stefano di Camastra (r.o. n. 225
del  2007),  Caltanissetta (r.o. nn. 241 e 242 del 2007), Trecastagni
(ro  nn. 244, 314, 356 e 357 del 2007), Napoli (r.o. n. 309 del 2007)
e  Castrovillari  (r.o. n. 310 del 2007) hanno sollevato questioni di
legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento, nel complesso, agli
artt.  3,  27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione  17  agosto  2005,  n. 168),  del  decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
     che,  analogamente,  i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o.
nn.  285 e 286 del 2007) e Cantu' (r.o. nn. 292 e 315 del 2007) hanno
sollevato  -  in riferimento, il primo, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111
Cost.,  il  secondo  agli  artt.  3,  27  e  42  Cost. - questioni di
legittimita'  costituzionale  oltre  che del suddetto art. 213, comma
2-sexies,  anche  degli  artt.  170  e 171, commi 1 e 2, del medesimo
d.lgs.  n. 285  del  1992  (rispettivamente  censurati, il primo, dal
rimettente canturino, l'altro da quello torrese);
     che,  data  la  connessione  esistente tra i vari giudizi, se ne
impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;
     che,  nelle  more  del presente giudizio, i commi 167, 168 e 169
dell'art.  2  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa
legge    di    conversione   24   novembre   2006,   n. 286,   hanno,
rispettivamente,  sostituito  il testo degli artt. 170, comma 7, 171,
comma  3,  e  213, comma 2-sexies (norma, quest'ultima, denunciata da
tutti giudici rimettenti) del codice della strada;
     che,  difatti,  in  virtu'  del  citato  ius  superveniens, alla
«sanzione  pecuniaria  amministrativa» prevista, rispettivamente, dal
comma  6  dell'art.  170 e dal comma 2 dell'art. 171 del codice della
strada,  consegue  -  in  luogo della confisca, contemplata dal testo
censurato  dell'art.  213,  comma 2-sexies, del medesimo codice della
strada  - «il fermo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo
I,  sezione  II  del  titolo  VI»  dello stesso codice (ovvero per la
durata  di  novanta  giorni allorche', «nel corso di un biennio», sia
«stata commessa, almeno per due volte», una delle violazioni previste
dai  commi  1  e  2  dell'art.  170  e  dal comma 1 dell'art. 171 del
medesimo codice della strada);
     che,  difatti,  ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies,
del  predetto  codice  l'applicazione  della  confisca  risulta ormai
limitata  a  «tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato  adoperato  per commettere un reato, sia che il reato sia stato
commesso  da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne»;
     che,  pertanto,  alla  luce  di tale sopravvenienza normativa si
impone  la  restituzione  degli  atti  ai giudici rimettenti, per una
rinnovata   valutazione   della   rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.