P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata in riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  157,  quinto  comma  c.p., come sostituito
dall'art.  6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale  e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui  prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse
da  quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di
prescrizione di tre anni.
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
   Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Cosi' deciso in Pavia, addi' 6 novembre 2007.
                         Il giudice: Bernini