P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Pavia, addi' 6 novembre 2007. Il giudice: Bernini