IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato,  all'esito  dell'odierna  udienza  camerale,  la
seguente ordinanza.
   Sull'appello  presentato  il  18  dicembre 2007 dalla difesa di La
Torre Tiberio Francesco avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. in sede
in  data  19 novembre 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di
declaratoria  d'inefficacia  della misura cautelare della custodia in
carcere  disposta  con  ordinanza  cautelare n. 597/05 del 28 ottobre
2005  siccome  indagato  in  relazione al delitto di plurimo omicidio
aggravato  (e  reati  connessi)  commesso  in Mondragone il 1° agosto
1990.
   Rilevato  che con l'impugnato provvedimento il g.i.p. ha rigettato
Iistanza   difensiva   ritenendo  che,  essendo  stato  il  La  Torre
consegnato  allo  Stato  italiano in esecuzione di mandato di arresto
emesso ai sensi della legge n. 69/2005 la custodia cautelare sofferta
dal La Torre all'estero fosse computabile, a norma dell'art. 33 della
medesima  legge - norma da considerare speciale rispetto all'art. 722
c.p.p.  -  solo  ai  fini  del  termine  di cui all'art. 303, comma 4
c.p.p.,  non  ancora  scaduto  essendo  la custodia all'estero del La
Torre, per tale titolo, iniziata il 21 febbraio 2006;
     che,  con  i motivi d'appello, la difesa deduce che il reato per
il  quale  il La Torre e' stato consegnato e' stato commesso in epoca
antecedente  al 7 agosto 2002 di tal che, ai sensi dell'art. 40 della
legge  n. 69/2005  non  si  applicano  le  disposizioni  della  legge
medesima  ma quelle anteriori in tema di estradizione e quindi l'art.
722  c.p.p.  a  norma  del  quale,  a  seguito  della declaratoria di
parziale  incostituzionalita',  la  custodia  sofferta  all'estero si
computa  anche  ai  fini  dei termini di fase e che, in ogni caso, la
sentenza  della Corte costituzionale n. 253/2004 impone di dare anche
all'art.    33    della    legge   n. 69/2005   una   interpretazione
costituzionalmente   conforme  e  quindi  di  computare  la  custodia
all'estero  anche ai fini dei termini di cui all'art. 303, commi 1, 2
e 3.
   Osserva  che  il  primo motivo di appello e' infondato dal momento
che  il  disposto  dell'art.  40, legge n. 69/2005 (Alle richieste di
esecuzione  relative  a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo
per  quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni
vigenti  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente
legge  in  materia di estradizione.) si riferisce alle sole procedure
per  Iesecuzione  mandato  d'arresto  europeo da parte dell'autorita'
giudiziaria italiana e non anche alle procedure di consegna richiesta
dall'autorita' giudiziaria italiana a quella di un altro Stato membro
dal  momento  che  la  legge italiana non puo', all'evidenza, dettare
norme vincolanti per la consegna da parte di un altro Stato membro.
   Quanto  invece  al  secondo  motivo  va  Osservato che il disposto
dell'art.  33,  legge  n. 69/2005  (il  periodo di custodia cautelare
sofferto  all'estero  in  esecuzione del mandato d'arresto europeo e'
computato  ai sensi e per gli effetti degli artt. 303, comma 4, 304 e
657  c.p.p.)  non  consente  alcuna interpretazione diversa da quella
data  dal  g.i.p.  stante  il  mancato  richiamo  ai  primi tre commi
dell'art.  303  c.p.p. atteso che il giudice non puo' dare alla norma
senso  diverso  da  quello  reso palese dal significato proprio delle
parole   secondo   la  connessione  di  esse  e  dell'intenzione  del
legislatore (art. 12 disp. sulla legge in generale).
   Senonche' la norma in parola riproduce sostanzialmente il disposto
dell'art. 722 c.p.p. (la custodia cautelare all'estero in conseguenza
di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai
soli  effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma
4...)  che  e'  stato  dichiarato  costituzionalmente illegittimo con
sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 253 del 2004 proprio nella
parte  in  cui  non  prevede che la custodia cautelare all'estero, in
conseguenza  di  una  domanda di estradizione presentata dallo Stato,
sia  computata  anche  agli  effetti della durata dei termini di fase
previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3 c.p.p.
   Ne  consegue  che  la questione di costituzionalita' dell'art. 33,
legge  22  aprile  2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che la
custodia  cautelare  all'estero,  in esecuzione del mandato d'arresto
europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di
fase  previsti  dall'art. 303, commi 1, 2, 3 c.p.p. risulta rilevante
per la decisione del presente gravame e non manifestamente infondata.
   Rilevante  perche', come risulta dalla stessa impugnata ordinanza,
essendo  stato  il  La  Torre  detenuto  all'estero in esecuzione del
mandato  d'arresto  emesso  in  relazione  all'ordinanza  di custodia
cautelare in carcere del G.i.p. distrettuale di Napoli del 28 ottobre
2005,  n. 597 fin dal 21 febbraio 2006 il termine massimo di custodia
relativo  alla  fase  delle indagini preliminari, pari ad anni uno ai
sensi  dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 in relazione al delitto
di  concorso  in  omicidio  aggravato, e' scaduto fin dal 21 febbraio
2007   senza  che  fosse  stato  disposto  il  giudizio  ordinario  o
abbreviato  o  pronunziata  sentenza  di  applicazione  della pena su
richiesta  uno  degli  mentre  il termine complessivo di cui all'art.
303,  comma 4, pari ad anni 6 scadra' il 21 febbraio 2012, di tal che
il   computo   della   custodia   sofferta  all'estero  comporterebbe
l'accoglimento del gravame.
   Non  manifestamente  infondata  perche', come statuito dalla Corte
costituzionale,  «una  volta  affermata la equivalenza tra detenzione
cautelare  all'estero  in attesa di estradizione e custodia cautelare
in  Italia  evidenti  motivi  di  razionalita'  e coerenza interna de
sistema  impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la
medesima  disciplina  prevista  per la durata dei termini di custodia
cautelare in Italia».
   Invero,  se  con riguardo alla procedura di estradizione la scelta
codicistica,   poteva  trovare  giustificazione  nella  lentezza  del
relativo  procedimento,  che  poteva  rendere  impossibile evitare la
decorrenza   dei   termini  di  fase  prima  che  l'estradando  fosse
consegnato  all'Italia,  lo  stesso  non  puo'  dirsi  per il mandato
europeo  i  cui  tempi d'esecuzione sensibilmente ristretti avrebbero
imposto,  quanto  ai  termini di durata della custodia, una normativa
conforme  a  quella  della custodia in Italia, di tal che il disposto
dell'art. 33, legge n. 69/2005 risulta a maggior ragione in contrasto
con  i  principi  di  razionalita' ed eguaglianza sanciti dall'art. 3
della  Costituzione per le medesime considerazioni gia' accolte dalla
Corte costituzionale nella Sentenza piu' sopra menzionata.