IL TRIBUNALE Ha pronunziato, all'esito dell'odierna udienza camerale, la seguente ordinanza. Sull'appello presentato il 18 dicembre 2007 dalla difesa di La Torre Tiberio Francesco avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. in sede in data 19 novembre 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza cautelare n. 597/05 del 28 ottobre 2005 siccome indagato in relazione al delitto di plurimo omicidio aggravato (e reati connessi) commesso in Mondragone il 1° agosto 1990. Rilevato che con l'impugnato provvedimento il g.i.p. ha rigettato Iistanza difensiva ritenendo che, essendo stato il La Torre consegnato allo Stato italiano in esecuzione di mandato di arresto emesso ai sensi della legge n. 69/2005 la custodia cautelare sofferta dal La Torre all'estero fosse computabile, a norma dell'art. 33 della medesima legge - norma da considerare speciale rispetto all'art. 722 c.p.p. - solo ai fini del termine di cui all'art. 303, comma 4 c.p.p., non ancora scaduto essendo la custodia all'estero del La Torre, per tale titolo, iniziata il 21 febbraio 2006; che, con i motivi d'appello, la difesa deduce che il reato per il quale il La Torre e' stato consegnato e' stato commesso in epoca antecedente al 7 agosto 2002 di tal che, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 69/2005 non si applicano le disposizioni della legge medesima ma quelle anteriori in tema di estradizione e quindi l'art. 722 c.p.p. a norma del quale, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalita', la custodia sofferta all'estero si computa anche ai fini dei termini di fase e che, in ogni caso, la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2004 impone di dare anche all'art. 33 della legge n. 69/2005 una interpretazione costituzionalmente conforme e quindi di computare la custodia all'estero anche ai fini dei termini di cui all'art. 303, commi 1, 2 e 3. Osserva che il primo motivo di appello e' infondato dal momento che il disposto dell'art. 40, legge n. 69/2005 (Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.) si riferisce alle sole procedure per Iesecuzione mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana e non anche alle procedure di consegna richiesta dall'autorita' giudiziaria italiana a quella di un altro Stato membro dal momento che la legge italiana non puo', all'evidenza, dettare norme vincolanti per la consegna da parte di un altro Stato membro. Quanto invece al secondo motivo va Osservato che il disposto dell'art. 33, legge n. 69/2005 (il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli artt. 303, comma 4, 304 e 657 c.p.p.) non consente alcuna interpretazione diversa da quella data dal g.i.p. stante il mancato richiamo ai primi tre commi dell'art. 303 c.p.p. atteso che il giudice non puo' dare alla norma senso diverso da quello reso palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell'intenzione del legislatore (art. 12 disp. sulla legge in generale). Senonche' la norma in parola riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 722 c.p.p. (la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4...) che e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2004 proprio nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3 c.p.p. Ne consegue che la questione di costituzionalita' dell'art. 33, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3 c.p.p. risulta rilevante per la decisione del presente gravame e non manifestamente infondata. Rilevante perche', come risulta dalla stessa impugnata ordinanza, essendo stato il La Torre detenuto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto emesso in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. distrettuale di Napoli del 28 ottobre 2005, n. 597 fin dal 21 febbraio 2006 il termine massimo di custodia relativo alla fase delle indagini preliminari, pari ad anni uno ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 in relazione al delitto di concorso in omicidio aggravato, e' scaduto fin dal 21 febbraio 2007 senza che fosse stato disposto il giudizio ordinario o abbreviato o pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta uno degli mentre il termine complessivo di cui all'art. 303, comma 4, pari ad anni 6 scadra' il 21 febbraio 2012, di tal che il computo della custodia sofferta all'estero comporterebbe l'accoglimento del gravame. Non manifestamente infondata perche', come statuito dalla Corte costituzionale, «una volta affermata la equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia evidenti motivi di razionalita' e coerenza interna de sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia». Invero, se con riguardo alla procedura di estradizione la scelta codicistica, poteva trovare giustificazione nella lentezza del relativo procedimento, che poteva rendere impossibile evitare la decorrenza dei termini di fase prima che l'estradando fosse consegnato all'Italia, lo stesso non puo' dirsi per il mandato europeo i cui tempi d'esecuzione sensibilmente ristretti avrebbero imposto, quanto ai termini di durata della custodia, una normativa conforme a quella della custodia in Italia, di tal che il disposto dell'art. 33, legge n. 69/2005 risulta a maggior ragione in contrasto con i principi di razionalita' ed eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione per le medesime considerazioni gia' accolte dalla Corte costituzionale nella Sentenza piu' sopra menzionata.