Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata - in riferimento all'articolo 2 della Costituzione - dal Giudice di pace di Ronciglione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dal Giudice di pace di Cittadella, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola