Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo  126-bis,  comma  2,  del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), introdotto dall'art. 7,
comma  1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo  codice  della strada, a norma
dell'articolo  1,  comma  1,  della legge 22 marzo 2001, n. 85), come
risultante  all'esito  della modifica apportata dall'art. 7, comma 3,
lettera  b),  del  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  sollevata  - in riferimento
all'articolo   2   della  Costituzione  -  dal  Giudice  di  pace  di
Ronciglione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
   Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  del testo originario del
medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata
-  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dal Giudice di pace
di Cittadella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola