Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del r. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), 25, 26 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), 8 ed 11 della legge della Regione Basilicata 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r. d. n. 332/1928), sollevata, in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola