Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno
1927,  n. 1766  (Conversione  in legge del r. decreto 22 maggio 1924,
n. 751,  riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del
r.  decreto  28  agosto  1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.
decreto  22  maggio  1924,  n. 751,  e del r. decreto 16 maggio 1926,
n. 895,   che   proroga  i  termini  assegnati  dall'art.  2  del  r.
decreto-legge  22 maggio 1924, n. 751), 25, 26 e 30 del regio decreto
26  febbraio  1928,  n. 332  (Approvazione  del  regolamento  per  la
esecuzione  della  legge  16  giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento
degli  usi  civici  del  Regno),  8  ed  11 della legge della Regione
Basilicata  12  settembre  2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in
attuazione  della legge n. 1766/1927 e r. d. n. 332/1928), sollevata,
in  riferimento  al  «principio-valore  della certezza del diritto» e
agli  artt.  2,  3,  24,  28,  42,  97  e 111 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola