P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 2 del 14 marzo 2008 della Provincia autonoma di Bolzano nelle seguenti disposizioni: quanto agli artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con l'art. 9 n. 2 e n. 4 , con l'art. 19 comma 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost. quanto all'art. 14, comma 8, (che sostituisce l'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con l'art. 8, n. 29 e con l'art. 9, n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost. Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositera' la delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2008 con allegata relazione. Roma, addi' 4 giugno 2008 L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri