P. Q. M.
   Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  si  conclude affinche' sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della legge n. 2 del 14
marzo  2008  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  nelle  seguenti
disposizioni:
     quanto  agli  artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con
l'art.  9  n. 2  e n. 4 , con l'art. 19 comma 8 del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11
del  d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato
dei  decreti  concernenti  norme di attuazione dello Statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
Provincia  di  Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lett. n), Cost.
     quanto  all'art.  14,  comma  8,  (che sostituisce l'art. 12-bis
della  legge  provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con
l'art.  8,  n. 29  e con l'art. 9, n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  n. 670  del 1972) nonche' per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.
   Unitamente  all'originale notificato del ricorso si depositera' la
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in  data  30 maggio 2008 con
allegata relazione.
     Roma, addi' 4 giugno 2008
               L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri