P. Q. M. Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 1° marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 9, lettera a) ultima parte e 10, legge n. 335/1995 in combinato disposto con l'art. 15 del regolamento comunitario n. 659/1999 in relazione agli articoli 3, primo comma e 97, primo comma, Cost.; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Reggio Calabria, addi' 11 febbraio 2008 Il giudice del lavoro: Romeo