P. Q. M.
   Visto  l'art.  134  Cost.  e  l'art. 23 della legge 1° marzo 1953,
n. 87;
   Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, commi 9, lettera a) ultima
parte e 10, legge n. 335/1995 in combinato disposto con l'art. 15 del
regolamento  comunitario  n. 659/1999  in  relazione agli articoli 3,
primo comma e 97, primo comma, Cost.;
   Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
     Reggio Calabria, addi' 11 febbraio 2008
                    Il giudice del lavoro: Romeo