P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24,
primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma e
117,  primo  comma  della  Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale del disposto di cui all'art. 22, nono comma del r.d.l.
23  novembre  1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 novembre 1934,
n. 36  e  di  cui agli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del
r.d.l.  23  gennaio  1934,  n. 37,  nella  parte in cui non prevedono
l'obbligo  di  giustificare  e/o  motivare  il  voto  verbalizzato in
termini  alfanumerici  in  occasione  delle operazioni di valutazione
delle  prove  scritte  d'esame  per  l'abilitazione  alla professione
forense.
   Sospende medio tempore il presente giudizio nella parte ancora non
definita,  con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in
rito nel merito e sulle spese di lite.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
   Ordina  che,  a  cura  della segreteria del tribunale, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due
Camere  del  Parlamento.  Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   conseguente   pronuncia   da  parte  della  Corte
costituzionale  decorre  il  termine  perentorio  di  mesi  6  per la
riassunzione in questa sede del giudizio.
   Cosi'  deciso  in Trento, nella Camera di consiglio del 17 gennaio
2008.
                  Il Presidente estensore: Mariuzzo