P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma e 117, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del disposto di cui all'art. 22, nono comma del r.d.l. 23 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 novembre 1934, n. 36 e di cui agli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del r.d.l. 23 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Sospende medio tempore il presente giudizio nella parte ancora non definita, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito nel merito e sulle spese di lite. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia da parte della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi 6 per la riassunzione in questa sede del giudizio. Cosi' deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2008. Il Presidente estensore: Mariuzzo