Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186
(Ordinamento  della  giurisdizione  amministrativa e del personale di
segreteria  ed  ausiliari  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali
amministrativi regionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt.  19  e  20  della  legge  n. 186  del 1982 sollevate, in
riferimento  agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola