Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 luglio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola