Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007, con la quale, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., e' stata negata l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici riferibili al sen. Giuseppe Valentino, promosso con ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 4 marzo 2008, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della delibera del 21 dicembre 2007 (doc. IV, n. 1), con la quale, in conformita' alla proposta adottata all'unanimita' dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, e' stata negata l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio 2005; che la ricorrente premette che il senatore Valentino e' indagato, unitamente a Michele Sinibaldi, per il delitto previsto dall'art. 378 del codice penale (recante la rubrica «Favoreggiamento personale»); che il procedimento ha preso l'avvio dalle dichiarazioni rese da Giampiero Fiorani in data 17 e 18 dicembre 2005, nel corso degli interrogatori svoltisi, rispettivamente, davanti al Giudice per le indagini preliminari ed al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano; che il citato Fiorani avrebbe dichiarato, tra l'altro, di essere stato informato da Michele Sinibaldi e Stefano Ricucci in merito ad intercettazioni telefoniche disposte a suo carico dall'autorita' giudiziaria milanese, nel corso di un colloquio intrattenuto con i due uomini, la mattina del 13 luglio 2005, presso l'hotel Baglioni di Roma, e che, a conferma dell'attendibilita' dell'informazione, gli era stato riferito il contenuto di una conversazione telefonica (effettivamente avvenuta) intercorsa tra lui stesso e la moglie dell'allora Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio; che, inoltre, nella medesima occasione, i citati Sinibaldi e Ricucci avrebbero precisato che l'informazione era stata loro fornita dal senatore Giusepe Valentino, all'epoca sottosegretario presso il Ministero della giustizia; che, prosegue la ricorrente, la circostanza dell'incontro tra i soggetti indicati presso l'hotel Baglioni di Roma avrebbe trovato conferma nei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorita' giudiziaria milanese a carico di Stefano Ricucci (di cui erano stati acquisiti in copia i brogliacci), pur se con riferimento alla diversa data del 20 luglio 2005; che, su tale notizia di reato, la ricorrente aveva disposto indagini e, in particolare, aveva acquisito i tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Michele Sinibaldi per tutto il periodo indicato dal Fiorani (dal 10 al 20 luglio 2005), documenti dai quali risultavano quattordici contatti (nove in entrata e cinque in uscita) tra la predetta utenza ed un'utenza intestata al Ministero della giustizia, poi risultata in uso al senatore Valentino; che, successivamente, ritenuta la necessita' di individuare ulteriori elementi di riscontro dell'ipotesi investigativa, nonche' l'eventuale fonte originaria dell'informazione, la ricorrente disponeva l'acquisizione dei tabulati concernenti le comunicazioni telefoniche intercorse su tutte le utenze, fisse e mobili, in uso al sentore Valentino nel periodo indicato, e, sospesa l'esecuzione dei relativi decreti di acquisizione, in data 17 novembre 2006 formulava istanza di autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare indagato, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); che la ricorrente richiama le argomentazioni in base alle quali la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari ha motivato la proposta di diniego dell'autorizzazione, e cioe' che dalla relativa richiesta non risulterebbero la «decisivita» dell'atto oggetto di autorizzazione, ai fini della verifica dell'ipotesi accusatoria, ne' la sua «indispensabilita», nel senso della mancanza di ogni altra percorribile soluzione investigativa; che, quanto al primo profilo, nella Relazione della Giunta si legge che «negli atti trasmessi non vi e' nulla che consenta di comprendere sulla base di quali elementi il Pubblico ministero abbia formulato la supposizione che il senatore Valentino sia stato informato telefonicamente dell'esistenza di un'attivita' di intercettazione a carico del Fiorani, o abbia informato telefonicamente il Sinibaldi, e che in ogni caso dimostri la sua decisivita' ai fini della eventuale res judicanda»; che, quanto al secondo aspetto, la Giunta ha osservato che «una richiesta di questo tipo - per evidenti ragioni di tutela della liberta' di svolgimento del mandato parlamentare - puo' quindi essere accolta solo se la necessita' della stessa ai fini della ricostruzione dell'ipotesi accusatoria non solo corrisponde ad un'esigenza attuale e non meramente potenziale [...] ma emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorita' giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, deve dar conto di aver esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili rispetto alla formulazione di tale richiesta ovvero della presumibile impraticabilita' delle medesime»; che, a parere della ricorrente, i requisiti della decisivita' e della indispensabilita' dell'atto investigativo da autorizzare sarebbero estranei alla disciplina introdotta dalla legge n. 140 del 2003, la quale avrebbe configurato il contenuto della richiesta di autorizzazione in riferimento ai diversi criteri della utilita', rilevanza e necessita' dell'atto, riservandone l'apprezzamento all'autorita' richiedente, come del resto a quest'ultima dovrebbe intendersi riservata l'attivita' di interpretazione delle norme processuali, ivi comprese quelle della stessa legge n. 140 del 2003; che, in particolare, l'art. 5 della legge citata, con riguardo alla richiesta di autorizzazione al compimento di uno degli atti investigativi indicati nel precedente art. 4, esigerebbe che fossero indicati i fatti per i quali si procede, le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda l'ipotesi investigativa; che dunque, secondo la Procura ricorrente, nella richiesta di autorizzazione l'autorita' giudiziaria dovrebbe «dimostrare che occorre compiere l'atto investigativo offrendo alla camera i dati per il controllo della sua rispondenza ad una obiettiva esigenza investigativa, della sua interna coerenza e della sua congruenza rispetto agli atti del procedimento penale in corso»; che pertanto, con la delibera in esame, il Senato avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni, come previste dall'art. 68 Cost. e dalla legge di attuazione n. 140 del 2003, invadendo la sfera di attribuzioni riservata dall'art. 112 Cost. all'autorita' giudiziaria, e con cio' avrebbe introdotto, a fini di salvaguardia della riservatezza dei propri membri, «una tutela speciale ed ulteriore rispetto a quella assicurata dalla legge agli altri consociati, in violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione», e in netto contrasto con quanto di recente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007; che la ricorrente richiama alcuni passaggi motivazionali della citata pronuncia, nei quali, tra l'altro, si legge che «l'autorizzazione preventiva - contemplata dalla norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimita' dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione puo' comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, liberta' personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalita' dei consociati»; che inoltre, secondo la Procura ricorrente, con la delibera in oggetto il Senato avrebbe riservato a se stesso «il potere di effettuare di volta in volta un bilanciamento in concreto degli interessi in gioco», sostituendo le sue particolari valutazioni a quella tipizzata ed astratta, compiuta dal legislatore nella formulazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 140 del 2003; che, diversamente, il potere riservato alla Camera di appartenenza del parlamentare indagato dovrebbe intendersi circoscritto alla verifica della necessita' dell'atto investigativo, secondo i parametri sopra indicati, e all'assenza di ogni intento strumentale o persecutorio; che, in riferimento al caso di specie, la ricorrente sottolinea l'evidente l'assenza di finalita' persecutorie o strumentali da parte dell'Ufficio richiedente, considerata la doverosita' delle indagini a carico del parlamentare, scaturite da dichiarazioni accusatorie rese ad altra autorita' giudiziaria da un soggetto indagato; che, prosegue la ricorrente, l'acquisizione dei tabulati risulterebbe l'unico strumento investigativo esperibile al fine di individuare l'eventuale fonte, «interna alle indagini», della notizia oggetto di illecita divulgazione, e dunque di riscontrare le dichiarazioni del chiamante in reita'; che, infine, trattandosi di richiesta di autorizzazione preventiva e non essendo percio' conoscibili gli esiti dell'atto investigativo, la valutazione concernente l'utilita' dell'acquisizione dei tabulati non avrebbe potuto essere espressa se non in termini di giudizio prognostico; che, pertanto, previo richiamo di alcune tra le pronunce della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la legittimazione dell'Ufficio del Pubblico ministero alla proposizione del conflitto di attribuzione, la ricorrente Procura chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che «spetta all'autorita' giudiziaria, e nella specie al pubblico ministero quale titolare dell'azione penale nella fase delle indagini preliminari, la valutazione sulla utilita' e rilevanza degli atti investigativi, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione, con decreto motivato, dei dati del traffico telefonico, mentre spetta all'Assemblea cui il parlamentare appartiene esclusivamente la valutazione circa il carattere strumentale o persecutorio dell'atto di indagine oggetto della richiesta» e, conseguentemente, chiede di annullare la delibera in data 21 dicembre 2007 (doc. IV, n. 1). Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa l'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; che, per quanto riguarda il requisito soggettivo, deve riconoscersi la legittimazione della ricorrente Procura «in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attivita' di indagine a questa finalizzate» (ordinanza n. 73 del 2006, che richiama testualmente l'ordinanza n. 404 del 2005); che, ancora sotto il profilo soggettivo, il Senato della Repubblica, che ha adottato la delibera di diniego dell'autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un proprio membro, e' legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilita' della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, della Costituzione; che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio - ritenuto illegittimo perche' non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce, come sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte - del potere, spettante al Senato della Repubblica, di negare l'autorizzazione al compimento di un atto investigativo nei confronti di un proprio membro; che, in conclusione, esiste la materia di un conflitto di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.