Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 195, comma 4,
del  codice  di  procedura penale, ove interpretato nel senso che gli
ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia giudiziaria non possono essere
chiamati  a  deporre  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai
testimoni  soltanto  se  acquisite con le modalita' di cui agli artt.
351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel
caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano
state osservate;
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  627,  comma  3,  del  codice  di procedura
penale,  in  connessione  con  l'art.  628,  comma  2,  del codice di
procedura  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della   Costituzione,  dalla  Corte  di  cassazione  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola