Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art.   268,   primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3, 24 e 111, secondo comma,
primo   e  ultimo  periodo,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola