Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, primo e ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola