Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008. Il Presidente: Flick Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 10 ottobre 2008. Il cancelliere: Melatti