Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice
di  procedura  penale,  nella  parte  in cui non prevede che, dopo la
notificazione  o  l'esecuzione  dell'ordinanza che dispone una misura
cautelare  personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su
nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
intercettate,  utilizzate  ai  fini  dell'adozione  del provvedimento
cautelare, anche se non depositate.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 10 ottobre 2008.
                       Il cancelliere: Melatti