P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva:
     questione  di  legittimita'  costituzionale  degli art. 3, commi
primo secondo e nono e art. 19 del d.l. n. 90/2008 nella parte in cui
attribuiscono  in  via  esclusiva  al Procuratore della Repubblica di
Napoli le funzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 51 c.p.p.,
ai  magistrati  del  Tribunale di Napoli le funzioni di giudice delle
indagini  preliminari  e  di  giudice  della  udienza preliminare, ai
magistrati  del  Tribunale  di  Napoli  in composizione collegiale le
funzioni  di  giudice delle richieste cautelari reali e personali nei
procedimenti  relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed
ai  reati in materia ambientale (commessi) nella Regione Campania per
contrasto  con  gli  artt.  3  e  102,  secondo comma Cost. nei sensi
precisati in motivazione;
     questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, comma
quinto  del  d.l.  n. 90/2008,  nella  parte  in  cui  prevede che le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti
in  corso  prima  della  data di entrata in vigore delle disposizioni
medesime,  per  i  quali  non e' stata esercitata l'azione penale per
contrasto  con  l'art.  25,  primo comma Cost. nei sensi precisati in
motivazione.
   Dispone la sospensione del presente procedimento, nelle more della
delibazione della Corte costituzionale.
   Per l'effetto ordina alla cancelleria di:
     trasmettere immediatamente alla Corte costituzionale la presente
ordinanza con copia degli atti del procedimento n. 17115/06 mod. 21 a
carico di De Biasio Claudio in atti generalizzato;
     notificare   la   presente   ordinanza  al  pubblico  ministero,
all'indagato,  al  suo  difensore ed al sig. Presidente del Consiglio
dei ministri;
     comunicare  la  presente ordinanza al sig. Presidente del Senato
della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati.
      Santa Maria Capua Vetere, addi' 4 giugno 2008
                       Il giudice: Chiaromonte