P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva: questione di legittimita' costituzionale degli art. 3, commi primo secondo e nono e art. 19 del d.l. n. 90/2008 nella parte in cui attribuiscono in via esclusiva al Procuratore della Repubblica di Napoli le funzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 51 c.p.p., ai magistrati del Tribunale di Napoli le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice della udienza preliminare, ai magistrati del Tribunale di Napoli in composizione collegiale le funzioni di giudice delle richieste cautelari reali e personali nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale (commessi) nella Regione Campania per contrasto con gli artt. 3 e 102, secondo comma Cost. nei sensi precisati in motivazione; questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma quinto del d.l. n. 90/2008, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e' stata esercitata l'azione penale per contrasto con l'art. 25, primo comma Cost. nei sensi precisati in motivazione. Dispone la sospensione del presente procedimento, nelle more della delibazione della Corte costituzionale. Per l'effetto ordina alla cancelleria di: trasmettere immediatamente alla Corte costituzionale la presente ordinanza con copia degli atti del procedimento n. 17115/06 mod. 21 a carico di De Biasio Claudio in atti generalizzato; notificare la presente ordinanza al pubblico ministero, all'indagato, al suo difensore ed al sig. Presidente del Consiglio dei ministri; comunicare la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati. Santa Maria Capua Vetere, addi' 4 giugno 2008 Il giudice: Chiaromonte