P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 32, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 219 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosita' sociale; Sospende il giudizio abbreviato nei confronti del P. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Cosi' deciso in Trapani, udienza del 25 giugno 2008. Il giudice dell'udienza preliminare: Grillo