P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  3 e 32, della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  219 c.p.p. nella parte in cui non consente
al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero
in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza, prevista
dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente
e a far fronte alla sua pericolosita' sociale;
   Sospende  il  giudizio  abbreviato  nei  confronti  del P. dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Manda   alla   cancelleria   per   i   prescritti   adempimenti  e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
     Cosi' deciso in Trapani, udienza del 25 giugno 2008.
             Il giudice dell'udienza preliminare: Grillo