P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 c.p.c., nel testo risultante dopo le modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990, e al d.l. n. 571 del 1994 conv. in legge n. 673 del 1994, nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quarto comma c.p.c., nelle ipotesi previste dall'art. 82 primo e secondo comma disp. att. c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il processo in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Pontedera, addi' 21 marzo 2008 Il giudice: Modena