P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 166
c.p.c.,  nel  testo  risultante  dopo  le modifiche di cui alla legge
n. 353  del 1990, e al d.l. n. 571 del 1994 conv. in legge n. 673 del
1994,  nella  parte in cui non prevede che il termine di costituzione
del  convenuto  si  computi  a  ritroso  dall'udienza fissata a norma
dell'art.  168-bis,  quarto  comma  c.p.c.,  nelle  ipotesi  previste
dall'art.  82  primo e secondo comma disp. att. c.p.c., per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica.
     Pontedera, addi' 21 marzo 2008
                         Il giudice: Modena