P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' del comb. disp. art. 171 e art. 213, comma 2-sexies c.d.s., in violazione dell'art. 3 Cost., per il diverso trattamento sanzionatorio dalla legge previsto per gli autori e/o responsabili di fatti illeciti di pari gravita' o addirittura di gravita' maggiore. Trasmette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti, ed inoltre conumicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in S. Anastasia, il 20 giugno 2006. Il giudice di pace: Filosa