P. Q. M.
   Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non  manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' del
comb. disp. art. 171 e art. 213, comma 2-sexies c.d.s., in violazione
dell'art.  3  Cost.,  per  il diverso trattamento sanzionatorio dalla
legge  previsto  per gli autori e/o responsabili di fatti illeciti di
pari gravita' o addirittura di gravita' maggiore.
   Trasmette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
giudizio.
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  alle  parti,  ed  inoltre  conumicata  al
Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso in S. Anastasia, il 20 giugno 2006.
                     Il giudice di pace: Filosa