P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81 , quarto comma, c.p., laddove prevedono, rispettivamente, il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, quinto comma, l'obbligatorieta' - in tal caso - di un aumento di pena predeterminato, nonche' l'aumento di pena, in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave, nell'ipotesi di continuazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camera del Parlamento. Bari, addi' 26 giugno 2008 Il Presidente: Belsito