P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante, in riferimento
all'art.   27,  terzo  comma,  della  Costituzione  la  questione  di
illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  69,  quarto  comma, 99,
quinto   comma,  e  81  ,  quarto  comma,  c.p.,  laddove  prevedono,
rispettivamente,   il   divieto   di  prevalenza  delle  riconosciute
circostanze   attenuanti  rispetto  alla  recidiva  di  cui  all'art.
99, quinto comma,  l'obbligatorieta' - in tal caso - di un aumento di
pena  predeterminato,  nonche'  l'aumento  di  pena,  in  misura  non
inferiore  ad  un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave,
nell'ipotesi di continuazione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti  del  presente
procedimento  alla  Corte  costituzionale  e  sospende il giudizio in
corso.
   Ordina  che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle Camera del Parlamento.
    Bari, addi' 26 giugno 2008
                       Il Presidente: Belsito