Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  86  del  d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad
opera  dell'art.  1,  comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27
aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e Decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa
alla  riscossione),  e quale interpretato autenticamente dall'art. 3,
comma  41,  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia
tributaria  e  finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.
1,  comma  1,  della  legge  2  dicembre  2005, n. 248, sollevate, in
riferimento  agli  artt.  3,  4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria provinciale di Cosenza con l'ordinanza
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 novembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola