P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede:
     solleva,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall.,
in  riferimento  agli  artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e
111, primo comma, Cost.;
     sospende  il  giudizio  e  ordina rimettersi gli atti alla Corte
costituzionale;
     dispone  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri;  e  che  sia  altresi'  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
   Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.
                  Il Presidente estensore: Terrusi