P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.; sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008. Il Presidente estensore: Terrusi