LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2312/08 depositato
il 2 aprile 2008:
     avverso  cartella  di  pagamento  n. 014 2007 00759885 50 000001
IRPEF  2003  -  Detrazioni  contro  Agenzia  Entrate - Ufficio Bari 1
proposto  dal ricorrente Sassanelli Nicola, via Alessandro Volta n. 8
- 70010 Valenzano (Bari);
     avverso  cartella di pagamento n. 0142007007598855001 IRPEF 2003
-  Detrazioni,  contro Concessionario Equitalia E.TR. S.p.A. proposto
dai  ricorrenti  Sassanelli Nicola, via Alessandro Volta n. 8 - 70010
Valenzano  (Bari);  Spampani  Grazia,  via  A.  Volta  n. 8  -  70010
Valenzano (Bari).
   Sciogliendo la riserva che precede;
   Rilevato  che  con  ricorso  del 2 aprile 2008 Nicola Sassanelli e
Grazia  Stampani hanno ritualmente impugnato la cartella di pagamento
n. 01420070075988550  emessa  dalla  Equitalia  ETR  S.p.A. a seguito
della  iscrizione  a ruolo del complessivo importo di euro 948,09 per
irpef  2003  disposta  dall'Ufficio  di  Bari  1  dell'Agenzia  delle
Entrate;
     che  con  il  predetto ricorso, proposto nei confronti dell'ente
impositore  e  dell'agente  della  riscossione,  e' stato tra l'altro
eccepito - in via pregiudiziale e per quanto interessa in questa sede
la  mancanza della indicazione nella citata cartella di pagamento del
responsabile  del procedimento (da intendere come il responsabile del
procedimento  che  mette  capo  all'esattore, e non del procedimento,
culminante  nella  con-  segna  del ruolo all'esattore, che si svolge
presso  l'amministrazione finanziaria), indicazione imposta dall'art.
7  della  legge  27  luglio  2000,  n. 12 «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuenti», la cui omissione comporterebbe
il richiesto annullamento della cartella stessa;
     che  il  secondo  comma  dell'articolo predetto dispone che «Gli
atti  dell'amministrazione  finanziaria  e  dei  concessionari  della
riscossione  devono  tassativamente  indicare: a) l'ufficio presso il
quale  e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento»;
   Ritenuto  che  tale  norma deve essere interpretata. nel senso che
siano  obbligati  a  seguire  le regole sul procedimento non solo gli
uffici  dell'amministrazione  finanziaria  in senso stretto, ma anche
gli  enti  preposti  alla  riscossione,  atteso che anche l'attivita'
svolta  dai  concessionari  della  riscossione  al fine di formare la
cartella e' configurabile come un vero e proprio procedimento;
     che,  infatti,  come  precisato  dalla  Corte costituzionale con
ordinanza   9   novembre   2007,   n. 377:   1)  «ogni  provvedimento
amministrativo  e'  il risultato di un procedimento, sia pure il piu'
scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione
e di pubblicita'; 2) «l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica
ai    procedimenti    tributari   (oltre   che   dell'amministrazione
finanziaria)  dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti
privati  cui  compete  l'esercizio  di  funzioni pubbliche»; 3) «tali
procedimenti  comprendono  sia  quelli che il giudice a quo definisce
come   ''procedimenti   di   massa''   (che   culminano,   cioe',  in
provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di
innumerevoli  destinatari),  sia quelli di natura non discrezionale»;
4)  «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di
pagamento  il  responsabile  del  procedimento,  lungi dall'essere un
inutile  adempimento,  ha  lo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza
dell'attivita'  amministrativa,  la  piena informazione del cittadino
(anche  ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e
la  garanzia  del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del
buon  andamento  e  dell'imparzialita' della pubblica amministrazione
predicati  dall'art.  97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1,
comma  1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7
agosto   1990,   n. 241  ,  concernenti  norme  generali  sull'azione
amministrativa»;
   Rilevato  tuttavia,  che,  sebbene alla stregua del citato art. 7,
comma  2,  lett.  a),  della legge 27 luglio 2000, n. 12, la cartella
impugnata  dovrebbe  essere  annullata  -  cosi'  come  domandato dai
contribuenti  - poiche' appunto priva della indicazione, obbligatoria
per  legge,  del  «responsabile del procedimento», nondimeno siffatta
pronuncia  risulta  preclusa  dal disposto dell'art. 36, comma 4-ter,
d.l.  31  dicembre  2007,  n. 248,  convertito, con modificazioni, in
legge  28  febbraio  2008  n. 31  , il quale, pur confermando che «La
cartella  di  pagamento  di  cui  all'articolo  25  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione
del  responsabile  del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello
di  emissione e di notificazione della stessa cartella», ha nondimeno
previsto  che  «Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente si
applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della  riscossione  a
decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili
dei  procedimenti  nelle  cartelle  di  pagamento  relative  a  ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse»,
ragion  per  cui  allo  stato,  sulla base di detta novella, dovrebbe
escludersi  che  la  cartella  impugnata  sia affetta dalla lamentata
nullita'  poiche'  appunto  relativa a ruolo consegnato all'agente di
riscossione in data antecedente al 1° giugno 2008;
   Ritenuto  che la predetta novella, nel disporre che la cartella di
pagamento  debba  contenere,  a  pena  di nullita', l'indicazione del
responsabile  del  procedimento  di iscrizione a ruolo e di quello di
emissione  e  di  notificazione  della  stessa  cartella soltanto con
riferimento  «ai  ruoli  consegnati  agli  agenti della riscossione a
decorrere  dal  1°  giugno  2008»,  da  un lato, si limita a ribadire
ultroneamente  la  vigenza,  per  il  futuro,  della disposizione del
citato  art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 12,
cosi'  come  correttamente  interpretata  dalla  giurisprudenza della
stessa  Corte costituzionale, e, dall'altro lato, abroga, con effetto
retroattivo, detta disposizione, negando appunto, per il passato, che
la  mancata  indicazione  del  responsabile  del  procedimento  nelle
cartelle  di  pagamento  relative a ruoli consegnati prima della data
suindicata sia causa di nullita' delle stesse;
   Ritenuto,  conseguentemente,  che  la  novella, nella parte in cui
sostanzialmente  abroga  ex tunc il citato art. 7, comma 2, lett. a),
della  legge  27  luglio  2000,  n. 12 (con riferimento alle cartelle
esattoriali)  e  sana  le  nullita'  gia' verificatesi delle cartelle
stesse,  appare costituzionalmente illegittima alla luce dei principi
delineati dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza;
     che,  infatti,  appare  in  contrasto  con gli articoli 24 e 97,
oltre che 3, Costituzione, in quanto caratterizzata dalla violazione:
      1)  dei  principi  di ragionevolezza ed uguaglianza, violazione
che  comporta  disparita'  di  trattamento  non solo dei contribuenti
destinatari  della  notificazione  di  cartelle  di pagamento in data
antecedente o successiva al 1° giugno 2008, ma altresi' e soprattutto
dei  contribuenti  che  nel  corso del periodo 2000-2008 siano o meno
riusciti   ad  ottenere  la  definitiva  declaratoria  giudiziale  di
nullita'  delle  cartelle  di  pagamento  loro  notificate  nel detto
periodo  alla  stregua  del disposto art. 7, comma 2, lett. a), della
legge 27 luglio 2000, n. 12, correttamente interpretato;
      2)  della  garanzia  del diritto di difesa sancito dall'art. 24
Costituzione,    garanzia    incompatibile    con   il   venir   meno
dell'originario  e  previsto  obbligo  della  piena  informazione del
cittadino;
      3)  dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione delineati dall'art. 97 della Costituzione, i
quali  comportano  la  necessita'  che  il  contribuente sia posto in
condizione  di  conoscere  l'autore  dell'atto impositivo, al fine di
fornire le opportune delucidazioni, proporre contestazioni e porre in
rilievo  eventuali  responsabilita'  gia'  in  sede  amministrativa e
collaborativa;
   Ritenuto,  in  definitiva, che la novella de qua ha eliminato, con
efficacia   ex  tunc  l'obbligo  di  una  indicazione  imposta  dalla
legislazione   previgente  a  tutela  di  diritti  costituzionalmente
garantiti che, come tali, sono insopprimibili per definizione, tutela
che  non  puo'  e  non  deve essere limitata e condizionata da ambiti
temporali predeterminati;
     che,  pertanto, appare non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 36, comma
44-ter,  secondo  periodo, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con  modificazioni,  in  legge  28 febbraio 2008 n.31, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 Costituzione;
     che  la  detta  questione e' chiaramente rilevante ai fini della
decisione  della  presente  controversia  poiche' soltanto se fondata
potrebbe  essere  accolta  la  domanda  pregiudiziale di annullamento
della impugnata cartella esattoriale.