LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2312/08 depositato il 2 aprile 2008: avverso cartella di pagamento n. 014 2007 00759885 50 000001 IRPEF 2003 - Detrazioni contro Agenzia Entrate - Ufficio Bari 1 proposto dal ricorrente Sassanelli Nicola, via Alessandro Volta n. 8 - 70010 Valenzano (Bari); avverso cartella di pagamento n. 0142007007598855001 IRPEF 2003 - Detrazioni, contro Concessionario Equitalia E.TR. S.p.A. proposto dai ricorrenti Sassanelli Nicola, via Alessandro Volta n. 8 - 70010 Valenzano (Bari); Spampani Grazia, via A. Volta n. 8 - 70010 Valenzano (Bari). Sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che con ricorso del 2 aprile 2008 Nicola Sassanelli e Grazia Stampani hanno ritualmente impugnato la cartella di pagamento n. 01420070075988550 emessa dalla Equitalia ETR S.p.A. a seguito della iscrizione a ruolo del complessivo importo di euro 948,09 per irpef 2003 disposta dall'Ufficio di Bari 1 dell'Agenzia delle Entrate; che con il predetto ricorso, proposto nei confronti dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, e' stato tra l'altro eccepito - in via pregiudiziale e per quanto interessa in questa sede la mancanza della indicazione nella citata cartella di pagamento del responsabile del procedimento (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella con- segna del ruolo all'esattore, che si svolge presso l'amministrazione finanziaria), indicazione imposta dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 12 «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuenti», la cui omissione comporterebbe il richiesto annullamento della cartella stessa; che il secondo comma dell'articolo predetto dispone che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento»; Ritenuto che tale norma deve essere interpretata. nel senso che siano obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche gli enti preposti alla riscossione, atteso che anche l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella e' configurabile come un vero e proprio procedimento; che, infatti, come precisato dalla Corte costituzionale con ordinanza 9 novembre 2007, n. 377: 1) «ogni provvedimento amministrativo e' il risultato di un procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicita'; 2) «l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche»; 3) «tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come ''procedimenti di massa'' (che culminano, cioe', in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale»; 4) «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernenti norme generali sull'azione amministrativa»; Rilevato tuttavia, che, sebbene alla stregua del citato art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 12, la cartella impugnata dovrebbe essere annullata - cosi' come domandato dai contribuenti - poiche' appunto priva della indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento», nondimeno siffatta pronuncia risulta preclusa dal disposto dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31 , il quale, pur confermando che «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella», ha nondimeno previsto che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse», ragion per cui allo stato, sulla base di detta novella, dovrebbe escludersi che la cartella impugnata sia affetta dalla lamentata nullita' poiche' appunto relativa a ruolo consegnato all'agente di riscossione in data antecedente al 1° giugno 2008; Ritenuto che la predetta novella, nel disporre che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella soltanto con riferimento «ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008», da un lato, si limita a ribadire ultroneamente la vigenza, per il futuro, della disposizione del citato art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 12, cosi' come correttamente interpretata dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, e, dall'altro lato, abroga, con effetto retroattivo, detta disposizione, negando appunto, per il passato, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima della data suindicata sia causa di nullita' delle stesse; Ritenuto, conseguentemente, che la novella, nella parte in cui sostanzialmente abroga ex tunc il citato art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 12 (con riferimento alle cartelle esattoriali) e sana le nullita' gia' verificatesi delle cartelle stesse, appare costituzionalmente illegittima alla luce dei principi delineati dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza; che, infatti, appare in contrasto con gli articoli 24 e 97, oltre che 3, Costituzione, in quanto caratterizzata dalla violazione: 1) dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, violazione che comporta disparita' di trattamento non solo dei contribuenti destinatari della notificazione di cartelle di pagamento in data antecedente o successiva al 1° giugno 2008, ma altresi' e soprattutto dei contribuenti che nel corso del periodo 2000-2008 siano o meno riusciti ad ottenere la definitiva declaratoria giudiziale di nullita' delle cartelle di pagamento loro notificate nel detto periodo alla stregua del disposto art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 12, correttamente interpretato; 2) della garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Costituzione, garanzia incompatibile con il venir meno dell'originario e previsto obbligo della piena informazione del cittadino; 3) dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione delineati dall'art. 97 della Costituzione, i quali comportano la necessita' che il contribuente sia posto in condizione di conoscere l'autore dell'atto impositivo, al fine di fornire le opportune delucidazioni, proporre contestazioni e porre in rilievo eventuali responsabilita' gia' in sede amministrativa e collaborativa; Ritenuto, in definitiva, che la novella de qua ha eliminato, con efficacia ex tunc l'obbligo di una indicazione imposta dalla legislazione previgente a tutela di diritti costituzionalmente garantiti che, come tali, sono insopprimibili per definizione, tutela che non puo' e non deve essere limitata e condizionata da ambiti temporali predeterminati; che, pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 36, comma 44-ter, secondo periodo, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n.31, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Costituzione; che la detta questione e' chiaramente rilevante ai fini della decisione della presente controversia poiche' soltanto se fondata potrebbe essere accolta la domanda pregiudiziale di annullamento della impugnata cartella esattoriale.