Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma  2,
della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2001),  come  modificato
dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana  26  marzo
2002, n. 2 (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno
2002), nella parte in cui pone «a  carico»  delle  province  «l'onere
relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per  la  raccolta  e  il
trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  «per  quanto   riguarda   le
istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria  di  secondo
grado e gli istituti regionali di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale  5  settembre  1990,  n.  34  e  successive  modifiche   ed
integrazioni»; 
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 6, comma  2,  della
legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui  pone
«a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli  accessori»
dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani  «per
quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008. 
                        Il Presidente: Flick 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola