Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni»; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui pone «a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008. Il Presidente: Flick Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola