P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., in riferimento agli articoli 3, 27 della Costituzione. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, vengano effettuate le comunicazioni e le notificazioni di cui al citato art. 23. Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 2007. Il Presidente: Coco Il consigliere: Marzano