P. Q. M. 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella  parte
in cui vieta il giudizio di prevalenza delle  circostanze  attenuanti
sulla recidiva ex  art.  99,  comma  4,  c.p.,  in  riferimento  agli
articoli 3, 27 della Costituzione. 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio
in corso e dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a  cura  della  cancelleria,  vengano  effettuate  le
comunicazioni e le notificazioni di cui al citato art. 23. 
        Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 2007. 
                         Il Presidente: Coco 
                                              Il consigliere: Marzano