P. Q. M. 
    Visti gli artt. 1 della legge  costituzionale  n.  1/1948  e  23,
comma terzo, della legge n.  87/1953,  ritenendola  rilevante  e  non
manifestamente infondata: 
    1) solleva d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale,
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto
degli artt. 19, comma 1, e 22, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
169/2007 nella parte in cui limita in via transitoria  l'applicazione
retroattiva della disciplina in  materia  di  esdebitazione  ai  soli
fallimenti ancora pendenti alla data del 16 luglio 2006,  anziche'  a
tutti i fallimenti retti dall'originario testo del r.d. n.  267/1942,
a prescindere dalla data di loro chiusura; 
    2) sospende il procedimento in corso; 
    3) dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,
assieme alla prova delle notificazioni  e  comunicazioni  di  cui  al
punto successivo; 
    4) ordina alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri presso
la  competente   difesa   erariale,   nonche'   di   darne   semplice
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Tolmezzo, il 14 maggio 2008. 
                       Il Presidente: Berardi