P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23, comma terzo, della legge n. 87/1953, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata: 1) solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 22, comma 4, del decreto legislativo n. 169/2007 nella parte in cui limita in via transitoria l'applicazione retroattiva della disciplina in materia di esdebitazione ai soli fallimenti ancora pendenti alla data del 16 luglio 2006, anziche' a tutti i fallimenti retti dall'originario testo del r.d. n. 267/1942, a prescindere dalla data di loro chiusura; 2) sospende il procedimento in corso; 3) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, assieme alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui al punto successivo; 4) ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri presso la competente difesa erariale, nonche' di darne semplice comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Tolmezzo, il 14 maggio 2008. Il Presidente: Berardi