IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva che precede; Visto il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale presentato dalla ricorrente Balli Cinzia, ex art. 141, decreto legislativo n. 209/2005, poiche' la stessa in qualita' di trasportata sull'auto dell'odierno convenuto veniva tamponata da altra auto subendo lesioni. Visto che non vi e' in capo al vettore e alla sua compagnia assicurativa alcuna responsabilita', la convenuta SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. sollevava eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209/2005 per violazione degli art. 24 e 76 della Costituzione poiche' lo stesso prevede, in caso di lesioni del terzo, la risarcibilita' in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilita' di detto conducente. Difatti, rileva il presente giudicante, che in base alla nuova normativa, al danneggiato e' impedito di rivolgere le richieste risarcitorie nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia, secondo i canoni classici e tipici della responsabilita' civile (salvo l'ipotesi di caso fortuito). Egli deve necessariamente rivolgere la propria richiesta danni al proprio vettore ed alla relativa compagnia, indipendentemente da qualsiasi responsabilita' in capo al vettore, cio' in spregio ed in aperto contrasto anche con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere «affinche' le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato..., possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilita' civile la persona responsabile del sinistro», cio' e' in contrasto non solo con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ma anche con quanto previsto dall'art. 144 dello stesso codice secondo cui «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (comma 1); "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno" (comma 3); "L'azione diretta che spetta la danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile civile" (comma 4)». Quindi, l'art. 141 ha introdotto una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale non potra' efficacemente tutelarsi non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilita' dell'altro conducente e a far scattare la inoperativita' del caso fortuito. Infine il decreto legislativo n. 209/2005 e' stato emanata dal Governo su legge delega del Parlamento eccedendo i criteri direttivi fissati dalla legge delega n.229/03, senza chiedere il preventivo parere del Consiglio di Stato violando in tal modo l'art.76 della Costituzione. Difatti, al Consiglio di Stato, e' stato sottoposto uno schema di codice che era parzialmente diverso da quello poi emanato e, sopratutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto. In applicazione quindi all'art. 76 della Costituzione, il Governo avrebbe dovuto sottoporre di nuovo al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenere un nuovo parere, ma cio' non e' stato fatto e gli articoli relativi al risarcimento del terzo trasportato sono da ritenersi incostituzionali essendo stati inseriti all'ultimo momento senza il rigoroso rispetto del dettato della legge delega il quale richiedeva l'obbligatorieta' del parere del Consiglio di Stato. La questione ha un'indubbia rilevanza nella controversia all'esame del decidente, dal momento che il presente giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalita', la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale, stante la non manifesta infondatezza della questione per contrasto dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209/2005 con gli art. 24 e 76 della Costituzione.