P. Q. M. 
    Il giudice delle indagini preliminari, letto l'art. 23, legge  11
marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli  artt.
429 comma 2, in relazione al comma 1, lett. F) ed all'art. 185  comma
3 c.p.p., perche' in contrasto con il principio di ragionevole durata
del processo previsto dall'art. 111 secondo comma Costituzione, nella
parte  in  cui  prevedono   la   rinnovazione   dell'intera   udienza
preliminare, anziche' del solo del decreto che dispone  il  giudizio,
nel  caso  di  nullita'  del  decreto   predetto   per   mancanza   o
insufficiente indicazione del luogo della comparizione. 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  trasmettersi  gli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  questa  ordinanza   sia
notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Napoli, addi' 5 Novembre 2008 
                         Il g.u.p.: Morello