P. Q. M. Il giudice delle indagini preliminari, letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 429 comma 2, in relazione al comma 1, lett. F) ed all'art. 185 comma 3 c.p.p., perche' in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111 secondo comma Costituzione, nella parte in cui prevedono la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziche' del solo del decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullita' del decreto predetto per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione. Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 5 Novembre 2008 Il g.u.p.: Morello