Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  ammissibile  l'intervento  spiegato  dalla  Federazione
Italiana Scuole Materne (FISM) nel presente giudizio; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale della legge della  Regione  Emilia-Romagna  24  aprile
1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n.  6
«Diritto  allo  studio»),  sollevata  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento  all'art.  33,  primo,
secondo  e  terzo  comma,  e  all'art.  117,   primo   comma,   della
Costituzione,  nel  testo  anteriore  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), con l'ordinanza di cui in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola