P. Q. M. Viste le norme richiamate nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, come fa invece l'art. 596 comma 3 n. 1 e comma 4 c.p., la possibilita' di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilita' della condotta; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 21 maggio 2008 Il Presidente estensore: Messina