P. Q. M. 
    Viste le norme richiamate nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  227  c.p.m.p.,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non  prevede,  come
fa invece l'art. 596 comma 3 n. 1 e comma 4 c.p., la possibilita'  di
provare i fatti attribuiti e, in  caso  di  esito  positivo,  la  non
punibilita' della condotta; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al p.m., nonche' al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Palermo, addi' 21 maggio 2008 
                  Il Presidente estensore: Messina