Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi: 
        1)  dichiara  non  fondate  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  97  della
Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, e in  riferimento  agli
artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,  dal  Tribunale  di
Velletri, sezione distaccata di  Albano  Laziale,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe; 
        2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento  all'art.  111
della Costituzione, dal Tribunale di  Montepulciano  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
        3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,  97  e  111
della Costituzione, dal Tribunale di  Montepulciano  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Frigo 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella