Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, e in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Frigo Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009. Il cancelliere: Fruscella