P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61 n. 11-bis c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Agrigento, addi' 8 luglio 2008 Il giudice: d'Andria