P. Q. M. 
    Visto l'art. 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenutane  la
rilevanza e la non manifesta infondatezza. 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61  n.
11-bis c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma,  e  27,
commi primo e terzo, della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti dello stesso alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati. 
        Agrigento, addi' 8 luglio 2008 
                        Il giudice: d'Andria