P. Q. M. Letti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, nei rispettivi e subordintati sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 140/2003; Sospende ai sensi dell'art. 159 c.p.p. il procedimento, - previa separazione, con diversa ordinanza, della relativa posizione processuale, - nei confronti del Landolfi Mario e per l'effetto dichiara sospeso il corso della prescrizione; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla pubblica accusa (Ufficio del p.m. D.D.A. sede, dott. Alessandro Milita), alla privata difesa (avv. Emilio Buccico del foro di Matera ed avv. Giulia Buongiorno del foro di Roma) ed all'on. Mario Landolfi, generalizzato come in epigrafe; Dispone che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza in forma integrale al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone altresi' che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente ordinanza, in forma integrale: 1) al Presidente del Senato della Repubblica; 2) al Presidente della Camera dei deputati; 3) al Presidente del Tribunale di Napoli, a mezzo del Presidente della sezione g.i.p. sede, al fine di informare - in via gerarchica - il Ministro della giustizia; Dispone che la cancelleria - successivamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra disposte - trasmetta alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli atti relativi al procedimento di cui alla presente ordinanza; Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. Napoli, addi' 19 novembre 2008 Il giudice distrettuale dell'udienza preliminare: Campoli