P. Q. M. 
    Letti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara  rilevante,  e   non   manifestamente   infondata,   nei
rispettivi e subordintati sensi di cui in motivazione,  la  questione
di costituzionalita' dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n.
140/2003; 
    Sospende ai sensi dell'art. 159 c.p.p. il procedimento, -  previa
separazione,  con  diversa  ordinanza,   della   relativa   posizione
processuale, - nei confronti  del  Landolfi  Mario  e  per  l'effetto
dichiara sospeso il corso della prescrizione; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  alla  pubblica
accusa (Ufficio del p.m. D.D.A. sede, dott. Alessandro Milita),  alla
privata difesa (avv. Emilio Buccico del foro di Matera ed avv. Giulia
Buongiorno del foro di Roma) ed all'on. Mario Landolfi, generalizzato
come in epigrafe; 
    Dispone che la cancelleria provveda alla notifica della  presente
ordinanza  in  forma  integrale  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri; 
    Dispone altresi' che la cancelleria provveda  alla  comunicazione
della presente ordinanza, in forma integrale: 
        1) al Presidente del Senato della Repubblica; 
        2) al Presidente della Camera dei deputati; 
        3) al  Presidente  del  Tribunale  di  Napoli,  a  mezzo  del
Presidente della sezione g.i.p. sede, al fine di informare -  in  via
gerarchica - il Ministro della giustizia; 
    Dispone che la cancelleria -  successivamente  alla  prova  delle
avvenute notificazioni e comunicazioni  sopra  disposte  -  trasmetta
alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953 n. 87, gli atti relativi al procedimento  di  cui
alla presente ordinanza; 
    Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. 
        Napoli, addi' 19 novembre 2008 
      Il giudice distrettuale dell'udienza preliminare: Campoli