P. Q. M. 
    Reputa con iniziativa apprestata d'ufficio non costituzionalmente
legittimo, ex surriportati articoli nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta
costituzionale l'art. 142, comma 6,  del  codice  della  strada,  ove
nella sospensione della patente il legislatore non abbia tenuto conto
dei diritti del lavoratore, sospendendo  una  patente,  che  serve  a
quest'ultimo per esercitare  il  suo  lavoro  correttamente  e  senza
rischi di rimanere privo di un lavoro, proprio di  questi  tempi  non
certo facili, e un tanto senza parametrare e modulare  tale  sanzione
accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale
di lavorare. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Trieste, addi' 2 dicembre 2008 
                    Il giudice di pace: Pellarini