P. Q. M. Reputa non costituzionalmente legittimo, ex surriportati articoli nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta stituzionale l'art. 189, comma 6, del codice della strada, ove nella sospensione della patente il legislatore non abbia tenuto conto dei diritti del lavoratore, sospendendo una patente, che serve a quest'ultimo per esercitare il suo lavoro, e un tanto senza parametrare e modulare tale sanzione accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale di lavorare. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Trieste, addi' 2 dicembre 2008 Il giudice di pace: Pellarini