P. Q. M. 
    Reputa non costituzionalmente legittimo, ex surriportati articoli
nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta stituzionale l'art. 189,  comma  6,
del codice della strada,  ove  nella  sospensione  della  patente  il
legislatore non  abbia  tenuto  conto  dei  diritti  del  lavoratore,
sospendendo una patente, che serve a quest'ultimo per  esercitare  il
suo lavoro, e un tanto senza parametrare  e  modulare  tale  sanzione
accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale
di lavorare. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Trieste, addi' 2 dicembre 2008 
                    Il giudice di pace: Pellarini