P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 461, comma 1 e 464, comma 3 c.p.p, per sospetta violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, 24, secondo comma, 111, terzo comma della Costituzione avuto riguardo alla parte in cui l'imputato non puo', nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, discostarsi dal rito prescelto nell'atto di opposizione stessa. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed altresi' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Agrigento, addi' 11 maggio 2005. Il giudice: Liso