P. Q. M. 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 461, comma 1  e  464,  comma  3
c.p.p, per sospetta violazione dell'art. 6 della Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, 24,
secondo comma, 111, terzo comma  della  Costituzione  avuto  riguardo
alla parte in cui  l'imputato  non  puo',  nel  giudizio  conseguente
all'opposizione al decreto penale di condanna, discostarsi  dal  rito
prescelto nell'atto di opposizione stessa. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  altresi'
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati. 
        Agrigento, addi' 11 maggio 2005. 
                          Il giudice: Liso