P. Q. M. 
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli artt. 3 e  38
della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. 
    Ordina la sospensione del giudizio relativo al ricorso n. 65065/C
presentato dalla sig.ra Vitale Anna e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale. 
    A cura della segreteria copia  della  presente  ordinanza  verra'
notificata alla ricorrente, all'I.N.P.S. - Fondo Speciale Ferrovie ed
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nonche'  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente  del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' disposto in Roma, nella Camera di consiglio  del  giorno  4
aprile 2007. 
                         Il giudice: Docimo