P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. Ordina la sospensione del giudizio relativo al ricorso n. 65065/C presentato dalla sig.ra Vitale Anna e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. A cura della segreteria copia della presente ordinanza verra' notificata alla ricorrente, all'I.N.P.S. - Fondo Speciale Ferrovie ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 4 aprile 2007. Il giudice: Docimo