P. Q. M. 
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia  in  rito,
nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' dell'art.  12,  comma  1,
della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n.  39,  in  relazione
agli artt. 24, 113 
    e 117 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  della  Giunta  della  Regione
Puglia, nonche' sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale
pugliese. 
    Cosi' deciso in Bari, nella Camera di  consiglio  del  giorno  26
novembre 2008. 
                      Il Presidente: Allegretta 
                                                   L'estensore: Adamo