P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, in relazione agli artt. 24, 113 e 117 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Puglia, nonche' sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale pugliese. Cosi' deciso in Bari, nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008. Il Presidente: Allegretta L'estensore: Adamo