Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo  30
aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice   della   strada),   articolo,
quest'ultimo,  censurato  nel  suo   testo   originario,   introdotto
dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge  30
giugno  2005,  n.  115  (Disposizioni  urgenti  per   assicurare   la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), introdotto,
a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto  2005,  n.
168, promosso dal Giudice di pace di S.  Anastasia  nel  procedimento
vertente tra D.P.A. e la Prefettura di Napoli  con  ordinanza  del  5
luglio 2006, iscritta  al  n.  373  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 1°  aprile  2009  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di S.  Anastasia,  con  ordinanza
del 20 giugno 2006, ha sollevato  -  in  riferimento  all'articolo  3
della Costituzione - questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli articoli 171  e  213,  comma  2-sexies,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), articolo, il secondo, censurato nel  suo  testo  originario,
introdotto dall'art. 5-bis,  comma  1,  lettera  c),  numero  2,  del
decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare   la   funzionalita'    di    settori    della    pubblica
amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla  relativa  legge  di
conversione 17 agosto 2005, n. 168; 
        che, in punto di  fatto,  il  remittente  premette  di  dover
conoscere del ricorso proposto - dal proprietario di un  motociclo  -
avverso il provvedimento prefettizio  del  24  gennaio  2006  con  il
quale, essendo stata accertata, il 24 settembre 2005,  a  carico  del
conducente del veicolo l'infrazione  contemplata  dall'art.  171  del
codice della strada (ovvero, il mancato uso  del  casco  protettivo),
veniva disposta la confisca del mezzo, ai sensi dell'art. 213,  comma
2-sexies, del medesimo codice della strada; 
        che, cio' premesso, il giudice a quo - nel  sottolineare  che
il  ricorrente  ha  chiesto  sollevarsi  questione  di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  213,  comma  2-sexies,  del  codice  della
strada, deducendo la violazione degli artt. 3 e 27  Cost.  (questione
dalla quale dipende  interamente  l'esito  del  giudizio  principale,
giacche' «il provvedimento impugnato e' assolutamente immune da  vizi
di legittimita' che possono condurre  alla  sua  disapplicazione»)  -
assume che tale questione «merita di essere considerata almeno  sotto
il profilo della disparita' di trattamento realizzata dalla legge»; 
        che, secondo il remittente, sebbene  la  norma  suddetta  sia
finalizzata a soddisfare «il primario interesse» all'incolumita'  dei
cittadini, cio' che esclude la possibilita' di  «riscontrare  profili
di   incostituzionalita'   in   relazione   alla   ragionevolezza   e
proporzionalita'  della  misura  sanzionatoria»,   essa,   nondimeno,
presenterebbe  profili  di   contrasto   con   il   principio   della
«eguaglianza dei cittadini davanti alla legge», il  quale  esige  che
quest'ultima consideri «con valutazione paritaria i comportamenti dei
cittadini che presentino palesi connotazioni di analogia»; 
        che, per contro, il legislatore risulta avere assoggettato  -
quanto all'applicazione della sanzione accessoria della confisca - le
infrazioni di cui agli artt. 171 e 172 del codice della strada ad  un
trattamento tra loro diverso, sebbene entrambe «le disposizioni siano
ispirate dall'interesse dello Stato all'incolumita» individuale; 
        che ancora piu' evidente, poi, risulterebbe - sempre  a  dire
del giudice a quo - la difformita' di trattamento  ove  il  raffronto
venga compiuto con le infrazioni previste dagli artt. 186 e  187  del
medesimo codice, giacche' esse - sebbene integrino delle  ipotesi  di
reato  e  si  presentino  idonee  a  porre  a  repentaglio  anche  la
integrita' fisica di terzi diversi  dall'autore  della  violazione  -
«non prevedono la confisca dell'automezzo quale sanzione accessoria»,
ne' «vengono richiamate nel comma 2-sexies dell'art. 213»; 
        che  su  tali  basi,  quindi,  il   remittente   ha   chiesto
dichiararsi l'illegittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del codice della  strada  «per
il diverso trattamento sanzionatorio dalla  legge  previsto  per  gli
autori  e/o  responsabili  di  fatti  illeciti  di  pari  gravita'  o
addirittura di maggiore gravita»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la   questione   sollevata   sia   dichiarata
inammissibile o infondata; 
        che, in via preliminare, la difesa statale  da'  conto  delle
modifiche apportate - successivamente alla  pronuncia  dell'ordinanza
di rimessione -alle norme  censurate  dall'art.  2,  comma  169,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), nel testo  modificato,  a  propria  volta,
dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286; 
        che il suddetto ius superveniens, in particolare, ha limitato
l'applicazione della confisca soltanto al caso in cui  ciclomotori  o
motoveicoli vengano utilizzati per  commettere  un  reato,  cio'  che
giustificherebbero - secondo l'Avvocatura generale dello Stato  -  la
restituzione degli  atti  al  giudice  remittente  (viene  richiamata
l'ordinanza di questa Corte n. 244 del 2007); 
        che la difesa statale,  in  subordine,  sottolinea  che,  con
sentenza n. 345 del 2007, e' stata comunque dichiarata non fondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   213,   comma
2-sexies, del codice della strada, nella parte in cui prevede che  e'
sempre disposta la confisca di un ciclomotore  o  di  un  motoveicolo
adoperato «per commettere un reato»; 
        che, del pari, l'esito della declaratoria di  non  fondatezza
della questione di legittimita' costituzionale  si  imporrebbe  anche
nel caso in esame; 
        che, difatti, se la finalita' avuta di mira dalla  disciplina
in contestazione e' quella della «prevenzione del rischio individuale
e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione
motociclistica», e' sotto tale profilo che  si  legittima  la  scelta
legislativa  di  applicare  la  sanzione  accessoria  della  confisca
all'infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo; 
        che quanto, infine, alla supposta disparita'  di  trattamento
tra l'infrazione prevista dall'art. 171 del codice  della  strada  ed
altre asseritamente affini, la difesa statale pone in  evidenza  come
la giurisprudenza costituzionale abbia affermato che spetta  solo  al
legislatore «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni
canoni essenziali al fine di evitare  che  l'applicazione  giudiziale
della sanzione  amministrativa  produca  disparita'  di  trattamento»
(sono citate le sentenze n. 345 del 2007 e n. 435 del 1997). 
    Considerato che il Giudice di pace di S. Anastasia, con ordinanza
del 20 giugno 2006, ha sollevato  -  in  riferimento  all'articolo  3
della Costituzione - questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli articoli 171  e  213,  comma  2-sexies,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), articolo, il secondo, censurato nel  suo  testo  originario,
introdotto dall'art. 5-bis,  comma  1,  lettera  c),  numero  2,  del
decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare   la   funzionalita'    di    settori    della    pubblica
amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla  relativa  legge  di
conversione 17 agosto 2005, n. 168; 
        che  il  remittente,  in  via  preliminare,  ha  escluso   la
possibilita'  di  «riscontrare  profili  di  incostituzionalita'   in
relazione  alla  ragionevolezza  e  proporzionalita'   della   misura
sanzionatoria» prevista dal combinato disposto delle norme censurate,
essendo le stesse finalizzate a soddisfare  «il  primario  interesse»
all'incolumita' dei cittadini; 
        che, nondimeno, la disciplina in contestazione  presenterebbe
profili  di  contrasto  con  il  principio  della  «eguaglianza   dei
cittadini davanti  alla  legge»,  e  cio'  in  ragione  del  «diverso
trattamento sanzionatorio dalla legge previsto  per  gli  autori  e/o
responsabili di fatti illeciti di pari gravita»  (quello  contemplato
dall'art. 172 del codice della strada)  «o  addirittura  di  maggiore
gravita» (quelli di cui  agli  artt.  186  e  187  del  codice  della
strada),  rispetto  all'infrazione  sanzionata  dall'art.   171   del
medesimo codice, la sola soggetta - a  dire  del  remittente  -  alla
sanzione accessoria della confisca del veicolo; 
        che,   in   limine,   deve   disattendersi    la    richiesta
dell'Avvocatura generale dello Stato di restituzione  degli  atti  al
giudice remittente, in ragione delle modifiche apportate -  dall'art.
2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262  (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo risultante, a
sua volta, dalla relativa legge di conversione 24 novembre  2006,  n.
286 - al censurato art. 213, comma 2-sexies, del codice della  strada
e  costituenti  sopravvenienze  normative  rispetto  alla   pronuncia
dell'ordinanza di rimessione; 
        che,  difatti,  avuto  riguardo  all'epoca   della   commessa
infrazione (24 settembre 2005), la  disposizione  suddetta  continua,
ratione temporis, a trovare applicazione, rispetto  alla  fattispecie
oggetto del  giudizio  principale,  nel  suo  testo  originario,  che
prevedeva l'operativita' della confisca quando «un ciclomotore  o  un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere una  delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,  170  e  171»  del
codice della strada; 
        che  la  questione  sollevata  e',  peraltro,  manifestamente
infondata; 
        che, infatti, circa la presunta disparita' di  trattamento  a
cui darebbero luogo le norme  censurate,  deve  rilevarsi,  in  primo
luogo, che il remittente sembra ignorare che, con riferimento  almeno
ad una delle ipotesi da esso considerate  (quella  delle  fattispecie
contemplate dagli artt. 186  e  187  del  codice  della  strada),  la
sanzione della confisca appare comunque destinata ad operare, e  cio'
in relazione a quanto stabilito dalla seconda  parte  dell'art.  213,
comma 2-sexies, del  codice  della  strada,  secondo  cui  e'  sempre
disposta la confisca di un ciclomotore o di un motoveicolo  adoperato
«per commettere un reato»; 
        che,  d'altra  parte,  in  merito  all'ulteriore  profilo  di
disparita' di trattamento ipotizzato, il  giudice  a  quo  omette  di
considerare  che  «la  scelta  del  legislatore  di  reprimere   piu'
intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione  accessoria
della  confisca  del  mezzo,  oltre  che   di   quella   pecuniaria»,
l'infrazione  (art.  171  del  codice  della   strada)   «consistente
nell'inosservanza dell'obbligo  di  indossare  il  casco  protettivo»
risponde alla «necessita' di prevenire i rischi specifici conseguenti
alla utilizzazione  dei  veicoli  a  due  ruote»,  ovvero  «i  traumi
prodotti  da  incidenti,  nei  quali  siano  coinvolti   motoveicoli»
(sentenza n. 345 del 2007; ordinanza n. 125 del 2008), cio' che  pone
in  evidenza  la  non  omogeneita',  rispetto  a  tale   fattispecie,
dell'altra (art. 172 del medesimo codice) con essa posta a confronto; 
        che, in ogni caso, poi, questa Corte - con  affermazione  non
solo costante, ma specificamente  ribadita  proprio  con  riferimento
alla previsione di cui all'art. 213,  comma  2-sexies,  codice  della
strada (sentenza n. 345 del 2007; ordinanza n. 125  del  2008)  -  ha
stabilito che spetta solo  al  legislatore  «rimodellare  il  sistema
della confisca,  stabilendo  alcuni  canoni  essenziali  al  fine  di
evitare che l'applicazione giudiziale della  sanzione  amministrativa
produca disparita' di trattamento»; 
        che non essendo stati, dunque, prospettati argomenti  diversi
da quelli gia' vagliati da questa  Corte  la  questione  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.