Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  405,  comma
1-bis, del codice di procedura penale,  aggiunto  dall'art.  3  della
legge 20 febbraio 2006, n.  46  (Modifiche  al  codice  di  procedura
penale,  in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Frigo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola