P. Q. M. 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  e  pertanto
solleva d'ufficio la questione di  legittimita'  costituzionale,  con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 19 e  22
del  d.lgs.  n.  169/2007  nella  parte  in  cui  non  prevedono   la
possibilita', per i soggetti falliti, che  abbiano  visto  chiuso  il
proprio fallimento, anteriormente alla data del 16  luglio  2006,  di
presentare domanda di esdebitazione, nel termine fissato dallo stesso
art. 19, secondo comma; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; ordina alla cancelleria  di  notificare  la  presente
ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Si comunichi a cura della cancelleria. 
        Udine, addi' 14 novembre 2008 
                      Il Presidente: Pellizzoni