P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e pertanto solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 19 e 22 del d.lgs. n. 169/2007 nella parte in cui non prevedono la possibilita', per i soggetti falliti, che abbiano visto chiuso il proprio fallimento, anteriormente alla data del 16 luglio 2006, di presentare domanda di esdebitazione, nel termine fissato dallo stesso art. 19, secondo comma; Sospende il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi a cura della cancelleria. Udine, addi' 14 novembre 2008 Il Presidente: Pellizzoni