Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio  2006,
n. 46 (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di
appellabilita' delle  sentenze  di  proscioglimento),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del  Tribunale  di
Catanzaro, dal Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di
Cosenza e dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di
Camerino con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Frigo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 30 aprile 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola