Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di appellabilita' delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Camerino con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Frigo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 aprile 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola